Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2001/15: Revision des Obligationenrechts (Bezahlter Mutterschaftsurlaub) · 121 Seiten
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curazione maternità, successivamente bocciato in votazione dal popolo svizzero (ma non da quello ticinese).
Riteniamo inaccettabile la soluzione proposta nell’avamprogetto in sostituzione a un’assicurazione maternità. Questa soluzione, oltre ad allontanare fortemente la possibilità di introdurre in tempi ragionevoli una vera assicurazione sociale a livello federale (subordinatamente a quello cantonale, nonostante le nostre perplessità ad adottare una soluzione locale), produce e amplifica vecchie e nuove discriminazioni che, secondo noi, vengono compensate solo parzialmente dai miglioramenti proposti. Di fatto la proposta contribuirebbe solo in minima parte alla soluzione dei problemi di politica famigliare presenti nel nostro Paese, rischiando però fortemente di costituire un alibi all’effettivo miglioramento delle condizioni delle madri lavoratrici.
Al punto 2.1 del rapporto si sottolinea come la legge sul lavoro preveda un congedo maternità di 16 settimane (8 obbligatorie, 8 facoltative). Non si vede perché le lavoratrici non sottoposte alla legge sul lavoro non debbano godere pure loro di un congedo maternità di 16 settimane, anziché 14 come previsto dal progetto.
La limitazione del pagamento dello stipendio a 12 settimane, come proposto nella variante 2 dell'avamprogetto, non viene compensata nemmeno dall'art. 329 cpv. 3 AP che prevede che il datore di lavoro non possa ridurre le vacanze della lavoratrice perché ha fruito di un congedo maternità. La lavoratrice potrebbe sommare al congedo le proprie vacanze per ottenere un periodo di 16 settimane di congedo, ma è da considerare corretto per la vita della donna e della famiglia?
Il principio del congedo maternità a seconda degli anni di servizio (variante 1) comporta una perdita di salario importante per la maggior parte delle puerpere, spesso donne giovani che non lavorano dallo stesso datore di lavoro da più di 8 (scala zurighese), rispettivamente 10 anni (scala bernese). È un principio che non possiamo accettare in nessuna forma, poiché non tiene conto della mobilità odierna delle lavoratrici, degli anni di studio e, di fatto, fa ricadere sul nascituro una situazione di discriminazione.
Il diritto al salario indipendentemente da un impedimento per altri motivi, come pure il fatto che le vacanze non possano essere ridotte, perché la lavoratrice ha usufruito di un congedo maternità (art. 329b cpv. 2 AP) e il divieto di scostarsi dalle disposizioni legali a svantaggio della lavoratrice (art. 362 cpv. 1 AP) sono sicuramente principi importanti, che potrebbero essere comunque introdotti a protezione di tutte le lavoratrici, comprese le dipendenti pubbliche.
Nei settori del commercio al dettaglio, dell'industria alberghiera e della ristorazione (cfr. p. 14), dove i salari sono già notoriamente bassi, le donne si vedrebbero ulteriormente penalizzate dal profilo salariale o negoziale, rischiando di favorire condizioni di maggior precarietà.
Secondo il rapporto esplicativo, la manodopera femminile potrebbe divenire un serbatoio interessante per rispondere alla penuria di manodopera, giustificando in questo modo l’onere supplementare per i datori di lavoro e scongiurare l’uscita delle donne dal mercato del lavoro. È però rischioso, dopo questi ultimi 10 anni di crisi economica, di progressiva precarizzazione del lavoro femminile, di tassi di disoccupazione femminili preoccupanti, speculare sull’attuale congiuntura favorevole. Inoltre, con gli accordi bilaterali e l’apertura parziale del