Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten
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Art. 1
Kantone / Cantons / Cantoni
BE: Es wäre wünschenswert, wenn zumindest in der künftigen Botschaft zur ZPO
definiert würde, welche Klagen des SchKG ebenfalls als Zivilsachen im Sinne der ZPO gelten (materiellrechtliche Klagen, betreibungsrechtliche Klagen mit Reflexwirkung sowie betreibungsrechtliche Summarsachen). Allenfalls könnte diese Präzisierung Aufnahme in den Gesetzestext finden.
TI: Cpv. 1: vgl. unter Allgemeines
Cpv. 2: Questa norma corrisponde all'attuale art. 164 CPC-Ti con una differenza: quest'ultimo riserva le disposizioni del diritto federale, mentre l'art. 1 cpv. 1 CPCF si limita a riservare i trattati internazionali e la LDIP.
Se si pensa che tutte le recenti e importanti modifiche o innovazioni legislative hanno una componente procedurale (ad esempio il nuovo diritto del divorzio e della separazione), la formulazione di questa norma impone che le stesse siano riprese in questo testo di legge. Certamente, ciò comporterà un ritmo di modifiche del CPCF abbastanza serrato, ma l'innegabile vantaggio sarà di avere un testo di legge esaustivo e affidabile in tema di procedura civile e di arbitrato.
In realtà, come meglio si vedrà nel seguito, il progetto persegue in maniera imperfetta questo postulato. Vi sono in particolare le riserve in favore del CC (che varrà anche dopo la modifica del diritto tutelare ora in consultazione) prevista all'art. 23 CPCF e quella in favore della LEF, codificata all'art. 42 CPCF.
Questa riserva in favore della LEF non riguarda invero la sola questione della competenza, bensì è ben più generale ed è soltanto a tratti esplicitata (ad es. art. 325 cpv. 2 CPCF). Difatti, il sistema previsto dalla LEF, in particolare il divieto dei sequestri camuffati, non è minimamente toccato dal nuovo CPCF (cfr. in particolare ad art. 42 CPCF).
Cpv. 3: L’art. 122 cpv. 2 Cost. fed. stabilisce il principio essenziale secondo cui l’organizzazione dei tribunali è di competenza del diritto cantonale.
In materia di organizzazione giudiziaria i cantoni dispongono di una vasta autonomia. Ciò che caratterizza la citata organizzazione è la sua molteplice diversità tra un Cantone e l’altro.
L’unificazione del diritto di procedura civile influenza direttamente anche l’organizzazione giudiziaria dei cantoni. Infatti a dipendenza delle possibilità di rivedere/ricorrere contro le decisioni i cantoni devono mettere a disposizione le varie istanze, rispettivamente ridurre le istanze cantonali in quanto l’avam-progetto esclude la possibilità di far capo a una terza istanza cantonale.
VS: II est opportun de spécifier, dans le texte de la disposition, que les affaires rele-
vant du droit de la poursuite pour dettes et la faillite sur lesquelles un tribunal doit statuer sont des affaires civiles, conformément au rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts.