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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten
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che erano stati affiancatidagli attori del sistema sanitariointeressatial
finanziamento ospedaliero, rivela che non vi ë ancora il consenso politico necessario
al passaggioad un sistemamonistico. Questo vale sia per un sistemaneI quale i
monisti sono gli assicuratori che per un sistema in base al quale ë lo Stato (il Cantone o, conformemente al postulato del 3 dicembre 2002 del consigliere nazionale Zysiadis (02.3674), la Confederazione) ad assumere questo ruolo. Sulla base della posizione assunta dagli attori del sistema sanitario nell'ambito del gruppo
di lavoro,il Consigliofederalenonconsiderarealizzabilea brevescadenzaun
sistema di finanziamento monistico. Tuttavia, le misure previste neI presente
disegno contribuiscono a rimuovere gli ostacoli tecnici ad una sua futura
introduzione. Nelle disposizioni transitorie (cpv. 5) iI Consiglio federale ë incaricato di presentare una proposta entro 3 anni.
1.6 Effetti sociopolitici
L’obbligo di assicurarsi introdotto dalla legge sull’assicurazione malattie entrata in vigore neI 1996 garantisce a tuttele persone domiciliate in Svizzera l’accesso ad una vasta gamma di prestazioni mediche e la relativa assunzione dei costi. L’obbligo di pianiHcazione ospedaliera dei Cantoni contemporaneamenteintrodotto dalla LAMal garantisce la presenza della necessariainfrastruttura sanitaria. Il finanziamento delle
prestazioni ospedaliere dovrä essere garantito – come le altre prestazioni
conformemente alla LAMal – dai premi individuali e dalla partecipazione ai costi dei pazienti, ma anche da fondi pubblici. Il parziale finanziamento delle prestazioni ospedaliere mediante introiti fiscali vuole essere un ammortizzatore sociale, nella misura in cui una parte dei costi sarä infatti coperta da fondi provenienti dall’imposizione progressiva suI reddito. In questo modo ë applicato con coerenza uno dei principi di base dell'assicurazionesociale malattie.
2 Punti essenziali del disegno
Come ricordato nell’introduzione, il disegno riprende le proposte del messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 2000. Il nuovo progetto comprende le modifiche decise dalle Camere federali nell’ambito dei dibattiti sulle proposte del Consiglio federale.
La legge federale sull’adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie
all’interno dei Cantoni in base alla legge federale sull’assicurazionemalattie,
stabilisce che – secondo il principio che anche in caso di cure ospedaliere in reparti semiprivati e privati di ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico i Cantoni devono versare i loro contributi ai costi d’esercizio (cfr. capitolo 1.2) – neI 2004 i Cantoni devono versare un contributo pari al 100 per cento della tariffa rimborsata dall'assicurazione obbligatoria delle eure medico-sanitarie sui costi delle eure dispensatea persone al beneficio di un'assicurazione complementarein un ospedale
pubblico o sussidiato dall'ente pubblico. In tal modo ë stato fatto un passo
significativo in direzione del modello di finanziamento duale con ripartizione percentuale fissa proposto daI Consiglio federale neI messaggio del 18 settembre 2000. In relazione al finanziamento ospedaliero bisogna ora adottareuna soluzione, disciplinare la transizione e assoggettare gli ospedali privati alla nuova normativa, tenendoconto delle differenze rimaste per quanto riguarda le quote a carico dei