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Consultation 1999/5: Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) (Financement des hôpitaux) · 113 pages

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6 Relazione con la perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni

La nuova perequazione finanziaria deve permettere di ripartire i compiti, le competenze e i flussi finanziari tra la Confederazione e i Cantoni nonche di chiarire le loro corrispettive responsabilita. Nell'ambito dei lavori relativi a un nuovo ordinamento sulla perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni, si esamina una ripartizione dei compiti anche nel settore delle assicurazioni sociali. II finanziamento ospedaliero non ne e direttamente interessato. Viene piuttosto sottoposta a verifica la determinazione legale di una pianificazione e di una ripartizione dei compiti nel settore della medicina di punta a livello nazionale, cosa ehe puo eventualmente ripercuotersi sul finanziamento delle prestazioni della -medicina di punta. II rapporto finale del Gruppo di progetto 4 (assicurazioni sociali e politica sociale) propone essenzialmente la creazione di un accordo intercantonale con valore legale. La rimunerazione delle prestazioni deve avvenire tramite importi forfettari per singolo caso, com'e nell'intenzione della proposta contenuta nella revisione parziale.

lndirettamente esiste tuttavia un nesso perche sia la nuova perequazione finanziaria sia la revisione parziale dell'assicurazione malattie hanno come conseguenza il trasferimento di oneri finanziari tra la Confederazione ed i Cantoni.

7 Basi giuridiche

71 Costituzionalita

II progetto si fonda sull'articolo 34bis della Costituzione federale.

72 Delega delle competenze legislative

L'articolo 96 delega al Consiglio federale le competenze normative necessarie all'attuazione dell'assicurazione malattie sociale (emanazione delle disposizioni esecutive). II presente disegno autorizza inoltre il Consiglio federale ad emanare disposizioni negli ambiti seguenti:

Scelta e assunzione dei costi (art. 41 cpv. 3)

Convenzioni tariffali con gli ospedali (art. 49 cpv. 1 e 6)

Disposizioni transitorie