Rapport sur les résultats

Consultation 2001/2: Loi fédérale sur le commerce électronique · 255 pages

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di aver rilevato alcuni problemi in questo ambito (rapporto di gestione 2000, pag. 160-163) e di aver promosso un adattamento delle direttive e regolamenti vigenti per adattarle alle possibilit‡ tecniche offerte da Internet senza creare distorsioni della concorrenza tra i vari istituti. L'esclusione del settore finanziario e bancario dalla revisione proposta appare quindi giustificata. La Svizzera dovr‡ tuttavia adeguare con tempestivit‡ la propria legislazione alle nuove direttive europee, in particolare a quella prevista sulla vendita di servizi finanziari ai consumatori (Cfr. Comunicazione della Commissione delle comunit‡ europee al Consiglio e al Parlamento europeo, COM 2001 66), per evitare la marginalizzazione della piazza finanziaria nazionale.

Lo scrivente Consiglio si interroga invece sull'esclusione dei contratti di assicurazione dalla revisione. La conclusione a distanza di assicurazioni (a domicilio, telefonicamente, per corrispondenza ecc.) Ë molto diffusa e la posizione del contraente Ë assimilabile, per l'esigenza di protezione, a quella del consumatore che compera a domicilio o per corrispondenza. La conclusione di assicurazioni complementari per l'assicurazione cassa malati, soggette alla LCA, avviene sovente a domicilio e puÚ comportare per l'assicurato conseguenze finanziarie rilevanti. Non si vede quindi per quale motivo consentire al consumatore a domicilio o a distanza di revocare il contratto entro sette giorni e negare tale opportunit‡ a chi contrae, spesso senza riflettere seriamente, un contratto di assicurazione che Io vincola per periodi prolungati. La legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) dovrebbe a nostro avviso essere aggiornata e ripensata alla luce delle nuove possibilit‡ tecniche e dell'evoluzione del settore. Le possibilit‡ di recesso dal contratto di assicurazione consentite dalla LCA sono limitate a ipotesi ben definite (cfr. art. 6, 14 cpv. 1, 28 e 29, 30, 38 cpv. 3, 40, 42 cpv. 3 prima frase, 68 cpv. 2, 75 cpv. 1 LCA) e per l'assicurazione sulla vita il recesso Ë possibile solo dopo un anno (art. 89 LCA). Per contro, Io stipulante di un contratto di assicurazione sulla vita concluso con un'assicurazione avente sede all'estero beneficia di un diritto di recesso di 14 giorni dopo la conclusione del contratto (art. 89a LCA, introdotto nell'ambito del pacchetto Eurolex, poi Swisslex). La migliore protezione dello stipulante consentita dal diritto europeo dovrebbe essere estesa anche a chi stipula contratti con compagnie assicuratrici svizzere.

Lett. d): Il progetto dovrebbe definire in modo pi˘ preciso i servizi "chiaramente personalizzati". Nell'ambito delle transazioni via Internet, 1'utente acquista sovente sulla base di un suo profilo predefinito (per esempio tutti i dischi di un cantante o i libri che corrispondono a una selezione preventivamente definita dall'utente). A nostro avviso occorre quindi chiarire se questo tipo di ordinazione Ë assoggettato o no alla legge.

VD: Les termes ´services personnalisÈsª mÈriteraient d'Ítre mieux dÈfinis pour Èviter tout problËme d'interprÈtation. L'on peut cependant se demander s'il est bien judicieux d'exclure les services de l'application des articles 40a ‡ 40h P-CO, sur la base du droit europÈen. En effet, il faut rappeler que la CE prÈ- pare une directive spÈciale en ce domaine. Le droit suisse pourrait prendre une longueur d'avance et soumettre les services aux articles proposÈs en consultation concernant le commerce Èlectronique.

VS: Wir schlagen vor, beim Randtitel anstelle der Formulierung des Entwurfs folgende Oberschrift zu verwenden: "Widerrufsrecht bei Haust¸rgesch‰ften und