Rapport sur les résultats

Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages

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dovrebbero beneficiare unicamente di un diritto alla costituzione di un pegno sul credito dell’appaltatore. In questo modo s’intende eliminare il rischio che i proprietari paghino due volte il proprio debito. Più della metà dei Cantoni e diverse associazioni accolgono positivamente tale modifica a favore dei proprietari (ad es. HEV, SNV, SVV, VIV, VSGV, VSK). Il ramo dell’economia e dell’industria, per contro, ritiene che essa rappresenti un pregiudizio a questo strumento di garanzia imprescindibile per le PMI e sottolineano il fatto che il subappaltatore contribuisca al plusvalore e che rappresenti l’anello più debole della catena. (ad es. bauenschweiz, Baumeisterverband, FSKB, FGMB, FER, SAV, SMU, SGV, SVP, SIA, SUISSETEC, VSEI). Di conseguenza, respingono veementemente il diritto alla costituzione di un pegno sul credito e rimandano alle altre possibilità a disposizione del proprietario di tutelarsi dal rischio di un doppio pagamento. Dato che il diritto alla costituzione di un pegno sul credito dipende dal credito dell’appaltatore, SNV e soprattutto i consultati provenienti dal settore dell’edilizia ritengono tale modifica inappropriata (ad es. Baumeisterverband, bauenschweiz, FGMB, SUISSETEC, VSEI, Bürgi-Nägeli, prof. Schumacher). Rimandano anche all’eventuale problematica legata alla rinuncia anticipata nell’ambito dei contratti standardizzati. Diversi Cantoni e soltanto alcuni partecipanti alla consultazione si dicono esplicitamente favorevoli al diritto alla costituzione di un pegno sul credito (ad es. Centre patronal, HEV, SVV, VIV). Il diritto alla costituzione di un pegno sul credito nasce con la mera notificazione da parte del subappaltatore, motivo per cui alcuni consultati chiedono una normativa supplementare atta a contrastare i potenziali abusi (ad es. NE, LPS, SVP, Baumeisterverband, Centre patronal, FER, FRI, FGMB, SAV, SVR, USPI, VSK, e prof. Schumacher).

In caso di inerzia il subappaltatore può domandare, in vece dell’appaltatore, l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca. Le Università GE e LA ritengono che tale possibilità rappresenti un privilegio ingiustificato. Tutti gli interpellati che si sono espressi in merito a tale proposta auspicano un disciplinamento più particolareggiato di determinati dettagli (ad es. termine suppletorio, gestione senza mandato ecc.).

Nel caso in cui il debitore è il conduttore o l’affittuario, l’ipoteca può essere iscritta soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all’esecuzione dei lavori. Taluni consultati giudicano tale normativa incoerente, poiché manca un rapporto contrattuale (ad es. Baumeisterverband e prof. Schumacher), altri ritengono che rappresenti un consolidamento nella legge di una giurisprudenza controversa (ad es. NE, LPS, FRI, SVV). L’esigenza del consenso scritto e di un plusvalore oggettivo trova l’unanimità.

La norma secondo cui l’appaltatore non può più iscrivere la sua ipoteca non appena il fondo è stato alienato, è categoricamente respinta (ad es. Baumeisterverband, bauenschweiz). In questo contesto si mette in guardia segnatamente dalle manovre sleali (ad es. prof. Schumacher).

L’estensione del diritto di far iscrivere un’ipoteca legale anche ai lavori di demolizione è accolta positivamente. Sporadicamente, tuttavia, affiora la domanda relativa al plusvalore (ad es. SAV, VSK). Diversi interpellati auspicano che tale diritto sia esteso anche agli onorari e alle spese per le prestazioni relative alla pianificazione (ad es. Centre patronal, SIA, USIC, Hess-Odoni).

Diversi interpellati (ad es. SGV) ritengono necessario che l’ente pubblico, che avrebbe pure avuto difficoltà di pagamento, presti una garanzia sufficiente in