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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
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la suddivisione delle capacitä che permettono la copertura del fabbisogno neI settore della medicina altamente specializzata. La presente disposizione intende radicare definitivamente questo principio conferendo al Consiglio federale una competenza sussidiaria giä nell’ambito della LAMal.
Articoto 39 capoverso 5 (niro\JO)
Come enunciato al punto 2.2, per consentire un'applicazione univoca delle
disposizionidella LAMal ed un miglior coordinamentointercantonale,viene
conferita al Consiglio federale la competenza di formulare principi tratti dalla sud attuale giurisprudenza e di completarli in vista dell'introduzione delle nuove regole di finanziamento.
Articolo 41 capoverso 1
La prima frase del capoverso 1 recita che gli assicuratipossono sceglieretra i
fornitori di prestazioni idonei a curare la sua malattia. Quali siano gli ospeddli autorizzati per una determinata cura dipende daI mandato di prestazioni attribuito in base alla pianificazione o all'elenco cantonale. Sono considerati autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle eure medico-sanitarie gli
ospedali che figuranonell'elencodel Cantonedi domiciliodell'assicuratoo
nell'elenco del Cantone in cui il fornitore di prestazioni ë insediato in modo permanente.Tuttavia – eccettuatii motivi d'ordine medico (art. 41 cpv. 2 LAMal) – I'assicurazione malattie obbligatoria assume i costi solo in base alla tariffa degli ospedali figuranti nell'elenco del Cantone di domicilio dell'assicurato. Se I'assicurato, senza necessitä per motivi d'ordine medico, sceglie un fornitore di prestazioni non menzionato nell'elenco del proprio Cantone di domicilio, ma autorizzato quale fornitore di prestazioni in un altro Cantone, per I'assicurato sussiste una protezione tariffaria, neI senso che il fornitore di prestazioni deve
attenersialla tariffa approvatao stabilita(art. 46 cpv. 4, art. 47 cpv. 2 LAMal).
L'assicurazione malattie assume esclusivamente la parte dei costi che corrisponde alla tariffa degli ospedali figuranti nell'elenco del Cantone di domicilio dell'assicurato e che dispongono di un mandato di prestazioni. Poichë questo ospedale non rientra ne11apianificazione, il Cantone non ë tenuto a versare alcun contributo. I relativi costi sono a carico dell’assicurato o di un’eventuale
assicurazione complementare. Tale disposizione ë giustificata daI fatto che, con la pianificazione ospedaliera e il conferimento di mandati di prestazioni, il Cantone fd in modo che siano a disposizione capacitä sufficienti per curare gli abitanti del Cantone in presenza di qua]siasi tipo di malattia. Qualora un assicurato decida di farsi curare in un ospedale non contemplato dalla pianificazione, mentre insorgono comunque costi fissi per la messa a disposizione delle relative capacitä di cura, spetta all'assicurato e non al Cantone sopportarne le conseguenze finanziarie.
Ärticolo 41 capo\perso 2 lettera b
Inoltre va chiarito il rapporto tra i capoversi 2 e 3 dell’articolo 41 e stabilito che, se per una determinata cura o in caso di urgenza non puö essere fatto ricorso a un fornitore di prestazioni che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, I'assicurato
ha il diritto di scegliere un altro fornitore di prestazioni. Riassumendo,
I'assicurazione malattie assume i costi per cure ospedaliere se un fonlitore di prestazioni figurante nell'elenco del Cantone di domicilio ë idoneo alla cura, oppure