Projet
Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
Fedlex · Projet · Page 146Fedlex · Projet
Ärticoto 49 capoverso 3
II disciplinamento attuale menzionato nell'articolo 49 capoverso 1 ha fatto si che gli ospedali e gli assicuratori abbiano un esiguo margine di manovra per accordarsi sui prezzi della cura ospedaliera, poichë i costi computabili per la tariffazione sono definiti ed esiste un margine di manovra nelle trattative unicamente per quanto riguarda la delimitazione e le sovracapacitä, nonchë a proposito del livello del grado di copertura dei costi. In questo modo ë statuita una garanzia della copertura dei
costi senza tener conto del rapportotra i prezzi e le prestazioni.Questo ë in
contrapposizione con iI proposito di concorrenza in ambito tariffale enunciato dalla legge
Dopo il passaggioal finanzamentodelle prestazioninon sarä piÜ possibile fare
riferimento ai costi fatturabili. Determinantein questo caso sarä la rimunerazione
delle rispettiveprestazioni,assuntaper metä dall’assicuratoree per metä daI
(_'antone di domicilio dell’assicurato. Nondimeno, in base a considerazioni proprie della politica sociale, i Cantoni devono essere lasciati liberi di escludere alcuni settori e di assumerne i costi separatamente. Si tratta principalmente di compiti pubblici atti ad assicurare la copertura del fabbisogno, come le riserve di capacitä
necessarie e i servizi di pronto soccorso. In futuro saranno considerati neI
finanziamento anche i costi d'investimento, soprattuttoperchë la netta divisione tra costi di gestione e d'investimento nell'ambito del finanziamento ospedaliero dä un'immagine che non corrisponde alla prassi aziendale. Tuttavia, la rimunerazione non comprenderä i costi di formazione e di ricerca. In questo caso viene mantenuto il testo attuale della ]egge perchë, ai sensi dell’articolo 53 LAMal, nell’esame dei ricorsi sulle tariffe il Consiglio federale dä una definizione completa della nozione di costi di formazione (si veda per esempio la Decisione del Consiglio federale del 19 dicembre 2001, in: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Giurisprudenza e prassi amministrativadell’assicurazione malattie e infortuni, RAMI 4/2002, KV 220, p. 309, cons. II. 1.6.3 e II. 10.1). Ciö significa che tutti i costi relativi alla formazione di base e al perfezionamento del personale medico non sono a carico dell’assicurazione malattie. Sono ugualmente esclusi i costi di ricerca e i costi
indirettamentelegati alle attivitädi formazionee ricerca. Nella LAMal non si fa
riferimento soltanto ai costi di formazione e di ricerca delle cliniche universitarie.
Da questo punto di vista sono quindi consideraticome facenti parte di questa
categoria non solo i costi di formazione e ricerca in ambito universitario, ma anche i costi cagionati in tutti gli altri ospedalia carico dell’assicurazione sociale malattie indipendentementedaI fatto che si tratti di piccoli ospedali o di cliniche private. NeI frattempo il Consiglio federale ha emanato un articolo nell'ambito dell'OCPre (art.
7) che offre una definizione completa della questione.
Con questa regolamentazionevi sarä da un lato uno sgravio finanziario per i Cantoni. D'altro lato sarä in compensofissato I'obbligodel finanziamentodel
Cantone. Contemporaneamente,la nuova regola di finanziamento viene estesa agli enti privati che partecipano alla copertura del fabbisogno, i quali possono quindi essere integrati negli elenchi cantonali. Quest'ultimo fatto si giustifica in quanto garantisce il pari trattamento degIi ospedali e evita distorsioni della concorrenza. Procedendo in questo modo, l'intera capacitä secondo il fabbisogno ë sottoposta allo stesso regime di finanziamento.
In seguito alla soppressione proposta del termine "reparto comune'’, viene inoltre meno una distinzione secondo il luogo di degenza degli assicurati. In futuro,