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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
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legge non possono essere raggiunti con la sola ”Kostenstellenrechnung“. Per una
trasparenteseparazione dei costi delle prestazioni coperte dalla LAMa1 sono
necessarie delle basi piü complete. A questo proposito, le versioni italiana e francese del testo di ]egge riportano la nozione – piÜ completa e corretta - di contabilitä analitica [Kostenrechnung], che comprende il calcolo per tipi di costo [Kostenartenrechnung], per centri di costo [Kostenstellenrechnung]e per unitä finali d’imputazione [Kostenträgerrechnung]. Il testo tedesco va quindi adattato di conseguenza. D’altro canto ë necessario lasciare un margine di manovra sufficiente e consentire non solamente una visuale che sia riferita alla contabilitä analitica e alla statistica delle prestazioni, bensi una valutazione globale della gestione aziendale. Introducendo il concetto di "strumenti di gestione" i requisiti sono intesi in senso piÜ ampio, lasciando spazio alla futura evoluzione. Inoltre viene enunciata
esplicitamentel’utilizzazioneche si farä dei dati che dovrannoesseremessi a
disposizione mediante questi strumenti di gestione, in particolare la valutazione del]’economicitä.
Articolo 49 capoverso 8
Questo capoverso corrisponde al capoverso 7 delle disposizioni in vigore. Anche qui
le varie versionilinguistichesono discordanti:il testo franceseparla di "comparaisondes frais d'exploitation",mentre quello tedescoparla di “Betriebsvergleiche” e quello italiano di "studio comparativo delle gestioni
ospeda]iere". Siccome solo una valutazione globale della gestione aziendale
consente di trarre le debite conclusioni, e tenuto conto del fatto che i costi
d’investimento verranno inclusi neI calcolo delle tariffe di tutti gli istituti, sia la versione francese (nuova formulazione: "comparaisons entre höpitaux") che quella italiana (nuova formulazione: "comparazioni tra ospedali") vanno adattate.
Ärticoli 50, 51 capoverso l e 53
Vista la nuova numerazione degli articoli 39 e 49, vanno adattatii rispettivi rimandi.
Ärticolo 79 a (nuo\?o) Diritto di regresso del Cantone di domicilio
L’articolo 72 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto
delleassicurazionisociali(LPGA; RS 830.1)dä all’assicuratoreun dirittodi
regresso contro terzi responsabili. Sulla base della ripartizione dei costi secondo l’articolo 49 capoverso 3 LAMal, neI settore ospedaliero vengono utilizzati anche introiti fiscali per finanziare le prestazioni dell'assicurazionemalattie. Se il Cantone
di domici]io. che assicura il finanziamento,non dovesse ottenereil diritto di
riscuotere da terzi responsabili, indipendentemente daI luogo in cui sono state dispensate le cure, la quota di costi da esso assunta, i terzi responsabili divcnterebbero beneficiari della protezione tariffale secondo l’articolo 44 capoverso 1 LAMal e dei vantaggi tariffali dell’assicurazione sociale malattie. In tal modo il contribuente sosterrebbe una parte del risarcimento dei danni, il che sarebbe ingiustificato (cfr . in merito: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht , Krankenversicherung, Eugster, Bern 1999, n. 401).
Il (,''onsiglio federale ritiene urtante che terzi responsabili siano sgravati finanziariamente mediante mezzi fiscali grazie al]a ripartizione dei costi neI settore ospedaliero. Esso propone pertanto di introdurre un articolo 79a secondo il quale il