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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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Cantone di domicilio ha, analogamenteall’assicuratore, un diritto di regresso contro terzi responsabili per quanto riguarda le rimunerazioni che esso ha versato ai sensi degli articoli 49 capoverso 3 e 41 capoverso 3 LAMal. Rinuncia perÖ a riconoscere lo stesso diritto ai Comuni, non essendo questi ultimi menzionati esplicitamente nella LAMal. La modifica non fonda nuove pretese contro terzi responsabiIi, in quanto ë inammissibile che sulla base di convenzioni tariffali tra assicuratorimalattia e fornitori di prestazioni siano concordate tariffe superiori a quelle ordinarie per i casi di responsabilitä civile a carico dell'assicurazione sociale malattie.

Ärticoto 84a capoverso l lettern /

Visto che il contenutodell’articolo 21 capoverso4 ë statoinseritonell’articolo 22a, il rinrando va adeguato.

Articolo 104a capoverso 2

Vista la nuova numerazione dell’articolo 49, il rimando al capoverso 6 va sostituito con quello al capoverso 7.

Disposizioni transitorie capoverso 1

Attualmente gli ospedali privati non sussidiati dall’ente pubblico sono presi in considerazione dalla pianificazione ospedaliera in maniera diversa a seconda del Cantone. Alcuni Cantoni allestiscono elenchi integrali, altri procedono con elenchi A e B con implicazioni diverse per l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per far si che tutti i Cantoni possano basarsi su liste ospedaliere integrali, viene concesso ai Cantoni il termine di un anno

per adeguarela loro pianificazioneospedalieraalla nuova legislazione.Per la

pianificazione del settore della medicina altamentespecializzata va concesso un termine piü lungo.

Disposizioni transitorie capoverso 2

Le strutture tariffarie proposte nell'articolo 49 capoverso l non possono essere realizzate dai partner tariffali in concomitanza con I'entratain vigore della modifica della legge. Pertanto ë necessario conferire al Consiglio federale la competenza di stabilire un termine per l’introduzione. Dato che le basi di calcolo sulle quali poggiano i sistemi di importi forfettari sono sviluppate in modo diverso nei diversi settori, I'introduzione deve poter avvenire gradualmente. Inoltre, con l’introduzione dei sistemi di importi forfetari, gli investimenti, finora esclusi dalle tariffe, devono essere inclusi neI calcolo tariffario secondo criteri uniformi, in modo da raggiungere

un minimo di trasparenzae uniformitä.Anche la questionedella presa in

considerazione degli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa deve essere disciplinata daI Consiglio federale.

Disposizioni transitorie capoverso 3

Attualmente i Cantoni assumono in media oltre la metä dei costi fatturabili degli ospedali pubblici e sussidiati dall’ente pubblico. Tuttavia questa quota varia a seconda dei Cantoni. Partendo dalla quota di finanziamento al momento dell’entrata

in vigore della modifica legislativa, i Cantoni e gli assicuratorisono tenuti ad