Projet

Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

Fedlex · Projet · Page 162Fedlex · Projet

5 Con le rimunerazioni ai sensi dei capoversi 1 - 4 sono tacitate tutte le pretese del-I'ospedale riguardo le prestazioni secondo la presente legge.

6 Le parti alla convenzioneconcordanola rimunerazioneper il trattamentoambula-

toriale

7 Gli ospedali dispongonodi strumentidi gestioneadeguati;in particolare,tengono

secondo un metodo uniforme una contabilitä analitica e una statistica delle prestazion i per calco]are i propri costi di gestione e di investimento e per registrare le proprie prestazioni. Questi strumenticontengonoin special modo tutti i dati necessari per valutare I'economicitä, per effettuarecomparazioni tra ospedali, per la tariffazione e per la pianificazione ospedaliera. I governi cantonali e le parti alla convenzione possono consultare gli atti. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

8 I governi cantonali e, in caso di bisogno, iI Consiglio federale ordinano comparazioni tra ospedali. Gli ospedali e i Cantoni devono fornire i documenti necessari. Se il confronto dimostra che i costi di un ospedale sono sensibilmente superiori a quelli di ospedali comparabili o se i documenti presentati da un ospedale sono insufficienti, gli assicuratori possono denunciarela convenzione secondo I'articolo 46 capoverso 5 e chiedereall'autoritäche approva(art. 46 cpv. 4) di ridurre le tariffe in misura adeguata

Art. 50 Convenzioni tariffali con le case di cura

Per la degenzain casa di cura (art. 39 cpv. 6), I'assicuratoreassume le stesseprestazioni previste in caso di cura ambulatorialee a domicilio. Puö convenire con la casa di cura rimunerazioni forfettarie.L'articolo 49 capoversi 7 e 8 ë applicabileper analogia

Art. 51cp\7.1

1Quale strumento di gestione delle finanze, il Cantone puö fissare un importo complessivo pcr il finanziamento degli ospedali o delle case di cura. Ë fatta salva la ripartizione dei costi secondo I'articolo49 capoverso 3.

Art. 53 cp\7.1

1Contro le decisioni del governo cantonaleai sensi degli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 8, 51, 54 e 55 puÖ essere interpostoricorso a1 Consiglio federale.

/4rI. 79a (nuo\?o) Diritto di regresso del Cantone di domicilio

Il diritto di regresso secondo I'articolo 72 LPGA3 si applica per analogia al Cantone di domicilio per le rimunerazioni che esso ha versato ai sensi degli articoli 41 capoverso 3 e 49 capoverso 3. Il Consiglio federalepuö emanare disposizioni dettagliate.

3 RS 830.1