7.8 Pagamenti di provvigioni ad agenzie viaggi, enti turistici ecc. per la mediazione di arrangiamenti
Info IVA per settore 08 · Albergheria e ristorazione
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA settore 08 · n. 7.8 · Italiano
Le provvigioni che l’albergatore paga ad agenzie viaggi, enti turistici ecc. per l’apporto di clientela non costituiscono una diminuzione della controprestazione. Tali versamenti vanno contabilizzati come costo.
Se le prestazioni dell’albergatore sono conteggiate con quelle dell’agenzia viaggi mediante un unico giustificativo, per il corretto trattamento fiscale è determinante quanto menzionato nell’info IVA Contabilità e fatturazione.
Se l’agenzia viaggi o l’ente turistico ha sede all’estero e non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA, si ha un acquisto imponibile di prestazioni di servizi presso un’impresa con sede all’estero (→ info IVA Imposta sull’acquisto).
La controprestazione che l’ospite versa per l’alloggio è imponibile all’aliquota speciale.
Esempio
Un’agenzia viaggi svizzera prenota in nome e per conto di un cliente una camera e riceve in cambio una provvigione dall’albergatore. L’agenzia viaggi impone la provvigione all’aliquota normale. L’albergatore, da parte sua, contabilizza la provvigione quale costo e può dedurre l’IVA fatturatagli e pagata nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente. L’albergatore deve imporre all’aliquota speciale la controprestazione complessiva dovuta dall’ospite.