7.11 Tasse di soggiorno e di alloggio
Info IVA per settore 08 · Albergheria e ristorazione
In vigore · Stato dal 27 luglio 2020
AFC · Info IVA settore 08 · n. 7.11 · Italiano
Le tasse di soggiorno (in alcuni casi denominate anche differentemente) sono tributi di diritto pubblico dovute dall’ospite. Il contribuente le riscuote e le versa alla competente collettività pubblica. Non occorre imporre le tasse di soggiorno, se il contribuente fattura all’ospite separatamente importi equivalenti indicati quali tasse di soggiorno (→ cifra 11.1 lett. a).
Se il contribuente rinuncia alla fatturazione separata, le tasse di soggiorno rientrano nelle prestazioni del settore alberghiero e sono imponibili all’aliquota speciale. La semplice menzione dell’imposta per tali tasse non è considerata fatturazione separata (→ cifra 11.1 lett. b).
Le tasse cantonali e comunali di alloggio, dovute dall’albergatore contribuente – e non dall’ospite – fanno parte integrante della controprestazione per l’alloggio, anche se sono fatturate separatamente. Queste tasse sono imponibili all’aliquota speciale.
[Illustrazione: nell’originale] | Se sotto la posizione «tasse di soggiorno» sono fatturati anche altri tributi cantonali o comunali (ad es. tasse di alloggio), non si tratta di una fatturazione separata. La tassa di soggiorno fa in tal caso parte della controprestazione per l’alloggio ed è imponibile all’aliquota speciale. |
[Illustrazione: nell’originale] | Gli eventuali supplementi devono sempre essere fatturati al cliente separatamente dalle tasse di soggiorno e di alloggio. Ciò vale anche per i supplementi riscossi dalla collettività pubblica. |
[Illustrazione: nell’originale] | Le tasse di soggiorno che non sono riversate alla collettività pubblica sono imponibili, nel caso delle aziende alberghiere (come parte della controprestazione per l’alloggio), all’aliquota speciale, indipendentemente dal fatto che le disposizioni legali comunali ne prevedano il versamento. Se alla collettività pubblica viene riversato soltanto un importo forfetario, la differenza rispetto alle tasse di soggiorno effettivamente incassate è imponibile all’aliquota speciale. |
Esempio: versamento forfetario delle tasse di soggiorno
Sulla base delle disposizioni legali del Comune, un’azienda alberghiera contribuente non è tenuta a riversare il totale delle tasse di soggiorno riscosse durante l’anno in questione, cioè 1000 franchi, bensì soltanto un forfait annuo di 400 franchi. L’importo restante delle tasse di soggiorno incassate, 600 franchi, rimane presso l’azienda alberghiera ed è pertanto imponibile all’aliquota speciale, nonostante siano state emesse fatture separate per gli ospiti.
Tasse di soggiorno riscosse nel 2020 | CHF | 1000 |
Forfait dovuto sulla base della legge comunale | CHF | - 400 |
Differenza imponibile all’aliquota speciale | CHF | 600 |
Se le tasse di soggiorno riscosse sono inferiori al forfait versato alla collettività pubblica, si considera riversato alla collettività il totale delle tasse di soggiorno incassate
[Illustrazione: nell’originale] | Se le tasse di soggiorno non devono essere riversate separatamente alla collettività pubblica in quanto già incluse in un altro tributo (come la tassa turistica), la differenza tra l’ammontare di tale tributo e quello delle tasse di soggiorno riscosse dall’azienda alberghiera è imponibile all’aliquota speciale. |
Esempio: versamento delle tasse di soggiorno alla collettività pubblica nel quadro di un altro tributo
Sulla base delle disposizioni legali del Comune, un’azienda alberghiera contribuente non è tenuta a riversare separatamente le tasse di soggiorno riscosse durante l’anno in questione, cioè 1000 franchi, poiché tali tasse sono state pagate nel quadro del versamento alla collettività pubblica della tassa turistica pari a 400 franchi. La differenza tra la tassa turistica dovuta dall’azienda alberghiera (CHF 400) e il totale delle tasse di soggiorno incassate (CHF 1000), ossia 600 franchi, rimane presso l’azienda alberghiera ed è pertanto imponibile all’aliquota speciale, nonostante siano state emesse fatture separate per gli ospiti.
Tasse di soggiorno incassate nel 2020 | CHF | 1000 |
Tassa turistica dovuta nel 2020 | CHF | - 400 |
Differenza imponibile all’aliquota speciale | CHF | 600 |
Se le tasse di soggiorno riscosse sono inferiori al tributo versato alla collettività pubblica, si considera trasmesso alla collettività il totale delle tasse di soggiorno incassate.
L’AFC raccomanda alle aziende alberghiere contribuenti di contabilizzare le tasse di soggiorno come partite di giro e di dichiararle alla cifra 910 del rendiconto IVA (unitamente agli elementi che non sono considerati controprestazioni di cui all’art. 18 cpv. 2 lett. d–l LIVA). Per contro, le aziende devono dichiarare le entrate imponibili delle tasse di soggiorno e delle tasse di alloggio alla cifra 200 del rendiconto IVA.
[Illustrazione: nell’originale] | Le tasse turistiche non di diritto pubblico, trasferite all’ospite in base ad accordi di diritto civile tra l’impresa alberghiera e un’organizzazione turistica, sono imponibili all’aliquota speciale a titolo di prestazione di alloggio, anche in caso di fatturazione separata. |
[Illustrazione: nell’originale] | Riguardo al trattamento fiscale per le organizzazione turistiche, occorre attenersi alle spiegazioni dell’info IVA concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici. |