1.2.3 Esenzione dall’imposta per i trasporti internazionali in autobus

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024

AFC · Info IVA settore 09 · n. 1.2.3 · Italiano

(art. 43 OIVA)

Sono esenti dall’imposta i trasporti di persone in autobus (con licenze di condurre conformi alle categorie D e D1 applicate in Svizzera) su tragitti

  • che si svolgono prevalentemente in territorio estero; o

  • transitano sul territorio svizzero per collegare luoghi di partenza e d’arrivo situati all’estero.

È esente dall’imposta il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente nel luogo in cui viene effettuata una summenzionata prestazione di trasporto, purché esso sia fatturato unitamente a quest’ultima.

Per trasporti transfrontalieri che si svolgono prevalentemente sul territorio svizzero, è imponibile la controprestazione relativa al tragitto sul territorio svizzero (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA).

Esempi
Trasporto di persone che si svolge prevalentemente sul territorio estero

Viaggio da Berna ad Amburgo (DE); il tragitto sul territorio svizzero è esente dall’imposta perché il trasporto si svolge prevalentemente sul territorio estero.

Trasporto di persone che si svolge prevalentemente sul territorio svizzero
Viaggio da Airolo a Saronno (IT); il tragitto sul territorio svizzero è imponibile all’aliquota normale perché il trasporto si svolge prevalentemente sul territorio svizzero.

Airolo → Saronno (IT), totale: 150 km, prezzo:

CHF

75.00

Airolo → Confine (Chiasso), di cui 120 km sul territorio svizzero

Il tragitto sul territorio svizzero è pari all’80 % del viaggio complessivo e occorre quindi imporre un importo di 60.00 franchi (CHF 75.00 x 80 %) all’aliquota normale

L’imposta dovuta ammonta a (CHF 60.00 = 108,1 %):

CHF

4.50

Il tragitto all’estero per un importo di CHF 15.00 (CHF 75.00 – CHF 60.00) è esente dall’imposta

Calcolo forfetario del tragitto sul territorio svizzero per i trasporti internazionali in autobus
Se il contribuente esegue una pluralità di prestazioni effettuate parzialmente sul territorio svizzero e parzialmente all’estero e decide di non applicare la regola del 70/30 %, allora deve tenere conto delle considerazioni indicate di seguito.

In caso di trasporto transfrontaliero in autobus, la parte del tragitto effettuata sul territorio svizzero va imposta quando è prevalente rispetto al tragitto totale (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA in relazione con l’art. 43 OIVA). Per agevolare alle agenzie di viaggi in autobus il calcolo dell’imposta, è stato concordato un importo forfetario con gli esponenti del settore. Con questa determinazione approssimativa ai sensi dell’articolo 80 LIVA, per i viaggi transfrontalieri in autobus, il tragitto sul territorio svizzero è conteggiato in base a un importo forfetario per singolo passeggero, rendendo superflua l’esatta determinazione dei tragitti sul territorio svizzero ed estero.

L’AFC parte dal presupposto che i viaggi internazionali in autobus con destinazioni a più di 150 chilometri al di fuori del territorio svizzero (misurazione in linea d’aria a partire dal confine elvetico), siano effettuati prevalentemente all’estero, ragion per cui l’intera controprestazione per questi viaggi è esente dall’imposta. Per contro, i viaggi internazionali con mete entro il menzionato perimetro di 150 chilometri s’intendono effettuati prevalentemente sul territorio svizzero; in questi casi il tragitto sul territorio svizzero soggiace all’IVA all’aliquota normale, mentre il tragitto sul territorio estero è esente dall’imposta (→ cifra 3.2; Cartina con indicato il perimetro di 150 chilometri per i viaggi transfrontalieri in autobus).

Calcolo dell’IVA in caso di prezzo complessivo del viaggio per singolo passeggero (persona)
L’importo determinante per il calcolo dell’imposta per il tragitto d’andata e ritorno ammonta, fino a nuovo avviso, a 25 franchi (incl. 8,1 % IVA; fino al 2023: 7,7 %) per persona.

Esempio
Destinazione entro il perimetro di 150 chilometri

Prezzo complessivo del viaggio per persona

CHF

45.00

Importo imponibile per persona

CHF

25.00

all’8,1% %

(= CHF 1.85)

Per arrangiamenti con due o più pernottamenti all’estero l’AFC parte dal presupposto che il trasporto sia effettuato prevalentemente all’estero, ragion per cui l’intera prestazione è esente dall’imposta. In questo caso il perimetro di 150 chilometri è irrilevante. Per arrangiamenti con un solo pernottamento (viaggio di due giorni) entro il perimetro di 150 chilometri va applicato l’importo forfetario di 25 franchi per persona.

Calcolo dell’IVA in caso di prezzo complessivo del viaggio per singolo autobus (forfetario)
Per i viaggi a richiesta (fatturazione forfettaria di autobus, a prescindere dal numero di passeggeri) con destinazioni entro il perimetro di 150 chilometri, il 60 % del prezzo forfetario dell’autobus (prestazione di trasporto) è imponibile all’aliquota normale; questo importo s’intende comprensivo d’IVA.

Esempio
Destinazione entro il perimetro di 150 chilometri

Prezzo totale di un autobus con 40 posti a sedere:

CHF

1550.00

Importo imponibile:

60 % di CHF 1550.00 (= 108,1 %):

CHF

930.00

Imposta dovuta (aliquota normale dell’8,1 %):

CHF

69.70

Per viaggi a richiesta con due o più pernottamenti all’estero l’AFC parte dal presupposto che il trasporto sia effettuato prevalentemente all’estero, ragion per cui l’intera prestazione è esente dall’imposta. In questo caso il perimetro di 150 chilometri è irrilevante. Per viaggi a richiesta con un solo pernottamento (viaggio di due giorni) entro il perimetro di 150 chilometri l’importo forfetario pari al 60 % della prestazione di trasporto è imponibile all’aliquota normale.

Campo d’applicazione della regolamentazione forfetaria:

  • La regolamentazione forfetaria può essere applicata da tutti gli operatori che offrono trasporti internazionali di persone in autobus, ossia tanto dalle imprese di trasporto quanto dalle agenzie viaggi;

  • la regolamentazione forfetaria per viaggi internazionali in autobus che si svolgono prevalentemente sul territorio svizzero copre unicamente la controprestazione per il trasporto sul tragitto in territorio svizzero; altre prestazioni, ad esempio vitto e alloggio, sul territorio svizzero vanno imposte aggiuntivamente;

  • la prestazione transfrontaliera di trasporto di persone dev’essere comprovata da giustificativi;

  • la regolamentazione forfetaria può essere applicata solo per trasporti in autobus la cui destinazione principale è all’estero. Essa non è per esempio applicabile in caso di viaggi di diversi giorni in territorio svizzero con pernottamento nella zona di confine all’estero, né per viaggi circolari in autobus con occasionale passaggio del confine; in questi casi va determinato l’effettivo tragitto percorso sul territorio svizzero;

  • non è possibile alternare l’applicazione della regolamentazione forfetaria e l’effettiva determinazione delle controprestazioni per il tragitto sul territorio svizzero. Se si sceglie la regolamentazione forfetaria, occorre applicarla per tutti i viaggi transfrontalieri;

  • la regolamentazione forfetaria dev’essere applicata durante almeno un anno d’esercizio (periodo fiscale) per tutti i viaggi transfrontalieri la cui destinazione principale è all’estero. A tal fine non è necessaria un’autorizzazione scritta da parte dell’AFC;

  • per le imprese di trasporto di persone in autobus estere, la regolamentazione forfetaria si applica per analogia.