2.2 Imposta sull'acquisto
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.2 · Italiano
Le prestazioni di trasporto di beni che un’impresa con sede all’estero, non iscritta nel registro svizzero dei contribuenti IVA, esegue a titolo oneroso sul territorio svizzero a un destinatario con sede in territorio svizzero, soggiacciono all’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA).
Esempio 1
Un’impresa con sede in Italia, non iscritta nel registro svizzero dei contribuenti IVA, trasporta su mandato di un destinatario della prestazione domiciliato in territorio svizzero pezzi di ricambio dal magazzino di una fabbrica di macchine a Chiasso a un cliente ad Airolo. Il destinatario della prestazione domiciliato in territorio svizzero deve, a determinate condizioni, dichiarare e conteggiare l’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 2 LIVA).
Esempio 2
Un’impresa con sede in Italia, non iscritta nel registro svizzero dei contribuenti IVA, trasporta su mandato di un destinatario della prestazione domiciliato in territorio svizzero pezzi di ricambio dal magazzino di una fabbrica di macchine a Chiasso a un cliente a Milano (IT). Per il destinatario della prestazione, la prestazione di trasporto non soggiace all’imposta sull’acquisto poiché secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 6 LIVA è esente dall’imposta (art. 45a LIVA).
Esempio 3
Un’impresa con sede in Italia, non iscritta nel registro svizzero dei contribuenti IVA, trasporta su mandato di un destinatario della prestazione domiciliato in territorio svizzero pezzi di ricambio su un tragitto situato esclusivamente in territorio estero. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA la prestazione di trasporto è considerata eseguita in territorio svizzero. Per il destinatario della prestazione, la prestazione di trasporto non soggiace tuttavia all’imposta sull’acquisto, poiché secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 7 LIVA è esente dall’imposta (art. 45a LIVA).
Le prestazioni di trasporto merci che un’impresa estera esegue a un destinatario della prestazione con sede in territorio svizzero possono implicare l’assoggettamento dell’impresa estera. L’AFC rinuncia tuttavia a iscrivere nel registro dei contribuenti le imprese con sede all’estero che eseguono unicamente prestazioni esenti dall’imposta anche quando viene raggiunto o superato il limite di cifra d’affari di 100 000 franchi. In questi casi l’iscrizione nel registro dei contribuenti sarebbe contraria al principio della redditività del pagamento e della riscossione dell’IVA, poiché per le prestazioni esenti dall’imposta non è dovuta l’IVA e l’aggravio di un’imposta precedente è poco probabile. Se però l’IVA è trasferita all’impresa estera, il diritto al rimborso è salvaguardato se essa effettua trasporti di merci esenti dall’imposta (art. 151 cpv. 2 OIVA e info IVA “Procedura di rimborso”).
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni riguardo alle prestazioni che soggiacciono all’imposta sull’acquisto sono reperibili nell’info IVA “Imposta sull'acquisto”. |