2.1.2 Trasporto di beni su mandato di un destinatario della prestazione oppure di un committente con sede o domicilio all'estero
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 1 luglio 2015
AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.1.2 · Italiano
Il trasporto di beni sul territorio svizzero e le relative prestazioni accessorie si considerano eseguite all'estero se il destinatario della prestazione ha la sua sede all'estero (principio del luogo del destinatario: art. 8 cpv. 1 LIVA). Di principio è considerato destinatario della prestazione il contraente o il destinatario della fattura. Spetta all'impresa comprovare che il luogo della prestazione di servizi è all'estero, adducendo per esempio copie di fatture, contratti o ordini. Trova applicazione il libero apprezzamento delle prove (art. 81 cpv. 3 LIVA).
Esempio
Su mandato di un cliente con sede all’estero, un'impresa di trasporti trasporta delle componenti di macchine da una fabbrica a Chiasso in un magazzino ad Airolo. La prestazione di trasporto da Chiasso ad Airolo non soggiace all'IVA svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) perché è fatturata a un destinatario della prestazione con sede all'estero. Il luogo della prestazione di servizi è all'estero (art. 8 cpv. 1 LIVA), dove ha la sua sede il destinatario. Nel rendiconto IVA la dichiarazione va effettuata alle cifre 200 e 221.