2.4 Disposizioni di diritto doganale

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 29 marzo 2023

AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.4 · Italiano

Dichiarazione d’adesione estero
In caso di fornitura di un bene dall’estero verso il territorio svizzero, l’acquirente è di massima considerato l’importatore. La fornitura è considerata effettuata all’estero e non soggiace quindi all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, purché sul territorio svizzero non abbia luogo una consegna (ad es. montaggio) del bene. L’immissione in libera pratica in territorio svizzero soggiace invece all’imposta sull’importazione. Segnatamente per gli invii collettivi dall’estero, la procedura d’immissione in libera pratica risulta difficoltosa, dato che occorre allestire una dichiarazione doganale separata per ogni acquirente situato sul territorio svizzero. È possibile semplificare la procedura con l’importazione mediante la dichiarazione d’adesione estero, che consente al fornitore di importare i beni in suo proprio nome. La fornitura che precede l’importazione è considerata eseguita sul territorio svizzero (art. 3 cpv. 1 OIVA) e soggiace quindi all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Il fornitore deve assoggettarsi all’imposta, sempre che egli non sia già registrato come contribuente. Essendo considerato l’importatore dei beni, egli può dedurre, a titola d’imposta precedente, l’imposta sull’importazione, a condizione che conteggi l’imposta con il metodo effettivo. La dichiarazione d’adesione estero è applicabile pure alle operazioni a catena dall’estero verso il territorio svizzero ([Illustrazione: nell’originale] informazioni dettagliate in merito nonché la richiesta d’adesione figurano sul sito internet dell’AFC www.estv.admin.ch).

Dichiarazione d’adesione territorio svizzero
La fornitura di beni che soggiacciono alla vigilanza doganale è esente dall’imposta in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA. Il fornitore può rinunciare all’esenzione dall’imposta mediante la dichiarazione d’adesione territorio svizzero. In questo modo esegue forniture imponibili sul territorio svizzero e può indicare chiaramente l’IVA in fattura. Al momento dell’immissione in libera pratica dei beni sul territorio svizzero, egli è considerato l’importatore e può dedurre a titolo d’imposta precedente l’imposta riscossa all’importazione, a condizione che conteggi l’imposta con il metodo effettivo. Questa procedura è utilizzata in particolare per le forniture a partire dal deposito doganale aperto o dal deposito franco doganale oppure in caso di applicazione del regime di ammissione temporanea ([Illustrazione: nell’originale] informazioni dettagliate in merito nonché la richiesta d’adesione figurano sul sito internet dell’AFC www.estv.admin.ch).

Regolamentazione della vendita per corrispondenza
Le forniture di piccoli invii (ammontare dell’imposta sull’importazione sino a 5 franchi) che un venditore per corrispondenza (estero o svizzero) trasporta o spedisce dall’estero in territorio svizzero realizzando una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi sono considerate forniture sul territorio svizzero (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA). Di conseguenza, egli diventa contribuente sul territorio svizzero e deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. Sono quindi considerati forniture sul territorio svizzero non solo i piccoli invii, ma anche gli altri invii per i quali l’imposta sull’importazione ammonta a più di 5 franchi a invio. Ne consegue che, per un venditore per corrispondenza contribuente, tutte le forniture verso il territorio svizzero soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA 06 Luogo della prestazione contiene ulteriori informazioni sulla regolamentazione della vendita per corrispondenza.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2019.

Suddivisioni

  1. 2.4.1 Decisione d’imposizione IVA dell’UDSC
  2. 2.4.2 Imposizione all'importazione di diverse spedizioni con un'unica dichiarazione doganale
  3. 2.4.3 Depositi doganali