2.2 Trasferimento dell’IVA
Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024
AFC · Info IVA settore 10 · n. 2.2 · Italiano
Affinché i clienti contribuenti possano procedere alla deduzione dell’imposta precedente, si raccomanda di indicare sui titoli di trasporto almeno il N.IVA, la sigla ufficiale comunemente nota dell’impresa di trasporto emittente nonché l’aliquota d’imposta (ad es. incl. 8,1 % IVA; fino al 2023: 7,7 % IVA). Tali disposizioni si applicano per analogia anche alle imprese che emettono titoli di trasporto e abbonamenti di comunità tariffarie.
Per i titoli di trasporto il cui valore supera i 400 franchi, l’impresa di trasporto pubblico deve indicare, su richiesta del destinatario contribuente (cliente), anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo o rilasciare una ricevuta contenente le indicazioni necessarie per far valere la deduzione dell’imposta precedente (art. 26 cpv. 2 lett. a–f LIVA).