3.1.2 Prestiti dei poteri pubblici

Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

In vigore · Stato dal 8 marzo 2023

AFC · Info IVA settore 10 · n. 3.1.2 · Italiano

Se un investimento non viene finanziato con contributi non rimborsabili (ad es. contributi a fondo perso) ai sensi della cifra 3.1.1, bensì con prestiti dei poteri pubblici, questi ultimi vanno considerati come capitale di terzi. Nella fattispecie può trattarsi di prestiti rimborsabili o rimborsabili condizionatamente oppure di prestiti senza interessi o a condizioni preferenziali. I vantaggi in termini di interessi derivanti dai prestiti dei poteri pubblici vanno di principio trattati come contributi d’esercizio (→ cifra 3.2).

[Illustrazione: nell’originale]

Se successivamente i poteri pubblici rinunciano al rimborso di simili prestiti, anche questa rinuncia rappresenta un contributo d’esercizio (sussidio) che comporta una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (→ cifra 3.2).