3.1.1 Contributi di diritto pubblico non rimborsabili

Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

In vigore · Stato dal 1 settembre 2026

AFC · Info IVA settore 10 · n. 3.1.1 · Italiano

(art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA)

L’impresa di trasporto pubblico che riceve contributi di diritto pubblico non rimborsabili deve ridurre proporzionalmente l’imposta precedente gravante gli investimenti e può dedurre l’imposta precedente unicamente sulla parte non sussidiata dell’investimento.

Per il calcolo della riduzione dell’imposta precedente è irrilevante se tali contributi sono contabilizzati direttamente in diminuzione di un conto dell’attivo o, per motivi di trasparenza, su un conto di rettifica del valore a bilancio oppure nel conto economico.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni riguardo ai sussidi riferiti a un oggetto specifico sono reperibili nell’info IVA Deduzione dell’imposta precedente. Per la riduzione supplementare della deduzione dell’imposta precedente in seguito a contributi d’esercizio vedi la cifra 3.2.

Esempio
Un’impresa di trasporto pubblico investe 10 milioni di franchi (IVA inclusa) in nuove installazioni. Questo importo è composto di prestazioni proprie sotto forma di lavori edili (solo componente salariale senza IVA) per 1 milione di franchi, spese gravate dall’imposta precedente per materiali acquistati usati in proprio e prestazioni acquistate da terzi con e senza IVA. L’imposta precedente gravante le prestazioni di terzi e gli acquisti di materiale per le prestazioni eseguite in proprio è stata fatta valere al 100 %. I poteri pubblici partecipano con un contributo non rimborsabile pari al 40 % dell’investimento complessivo (IVA inclusa). Il resto è finanziato in parti uguali con mezzi propri e con un prestito dei poteri pubblici.

Calcolo della riduzione dell’imposta precedente sulle nuove installazioni (tutti gli importi vanno intesi in migliaia di franchi)

ATTIVI

PASSIVI

Nuovi investimenti

Prestiti dei poteri pubblici

Imposta precedente

Ricapitolazione dei costi

Prestazioni proprie (quote salariali senza IVA)

1 000

Prestazioni di terzi (5769) e materiali utilizzati (3000) per le prestazioni proprie (incl. 8,1 % IVA)

8 769

Altri costi (senza IVA)

    231

Totale investimenti (incl. IVA): 100 %

10 000

Contributo di diritto pubblico non rimborsabile: 40 %

- 4 000

Imposta precedente

su prestazioni di terzi e materiali per le prestazioni proprie secondo i giustificativi legittimanti la deduzione (8,1 % di 8769)

- 657

657

La deduzione dell’imposta precedente va ridotta proporzionalmente ai contributi ricevuti per l’investimento (incl. IVA).

Riduzione della deduzione dell’imposta precedente: 40 % di 657 (da riportare nel conto Investimenti)

   263

- 263

Investimento netto

5 606

100 %

Finanziamento dell’investimento netto nella misura del 50 % con prestiti dei poteri pubblici (il restante 50 % con mezzi propri)

50 %

2 803

Prestiti dei poteri pubblici

2 803

Imposta precedente deducibile

394

La seguente fattispecie, che in taluni casi deve ancora essere presa in considerazione in una riduzione della deduzione dell’imposta precedente in relazione a investimenti sussidiati, non è stata contemplata nel calcolo precedente.

Per le prestazioni proprie non è necessaria, di principio, alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente per consumo proprio se le medesime sono eseguite per un’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.

Se la prestazione propria è per contro effettuata per investimenti impiegati per attività sia imponibili sia escluse dall’imposta oppure la prestazione propria è finanziata parzialmente con sussidi, la deduzione dell’imposta precedente fatta valere in questo ambito deve essere ridotta proporzionalmente. Tale riduzione proporzionale deve essere operata sia sugli acquisti di materiale sia sull’utilizzo dei mezzi d’esercizio (macchinari e infrastruttura d’esercizio ai sensi dell’art. 69 cpv. 3 OIVA).

Le imprese di trasporto pubblico ricevono di regola sussidi d’esercizio annui. La riduzione delle imposte precedenti fatte valere sull’acquisto di beni d’investimento e mezzi d’esercizio ha luogo mediante l’applicazione del tasso forfetario del 3,8 % (2024: 3,6 %; dal 2020 al 2023: 3,4 %) ai citati sussidi. Se in caso di prestazioni proprie nell’ambito di investimenti sussidiati si utilizzano tali beni d’investimento e mezzi d’esercizio, occorre tenerne conto in occasione dell’ulteriore riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Nei seguenti procedimenti su base forfetaria si tiene conto di tale circostanza.

  • Se le prestazioni proprie sono prestazioni di servizi (ad es. lavori di architettura e ingegneria), ai fini di una determinazione approssimativa la diminuzione di valore dei mezzi e delle infrastrutture d’esercizio sulla quale va ridotta la deduzione dell’imposta precedente può essere calcolata in ragione del 10 % del valore della prestazione propria.

  • Se si tratta di prestazioni proprie sotto forma di lavori edili, ai fini di una determinazione approssimativa la diminuzione di valore dei mezzi e delle infrastrutture d’esercizio sulla quale va ridotta la deduzione dell’imposta precedente può essere calcolata in ragione del 5 % del valore della prestazione propria, compreso il materiale.

Esempio

Importi in CHF

Prestazioni proprie sotto forma di lavori edili (escl. IVA)

500 000

Valore determinante per l’utilizzo dei mezzi d’esercizio sui quali si è fatta valere la deduzione dell’imposta precedente, 5 %

25 000

Di cui IVA dell’8,1 %

2 025

Di cui riduzione per l’ottenimento di sussidi per l’investimento, 40 %*

810

*

secondo il precedente calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di investimenti

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).