5.1 Principio
Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 10 · n. 5.1 · Italiano
Se la prestazione è resa a una persona strettamente vincolata, la base di calcolo è il valore che sarebbe convenuto fra terzi indipendenti (prezzo come per i terzi; art. 24 cpv. 2 LIVA).
Lo stesso vale quando persone strettamente vincolate beneficiano in modo diretto o indiretto di una prestazione gratuita che non sarebbe stata concessa a un terzo indipendente.
Sono considerati persone strettamente vincolate i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine. Sono considerate persone strettamente vincolate anche le fondazioni e le associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto; non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza (art. 3 lett. h LIVA).
Per le prestazioni rese al personale a titolo oneroso, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta (art. 47 cpv. 1 OIVA). Si noti, inoltre, che le prestazioni da dichiarare nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso. La base di calcolo per l’imposta sul valore aggiunto da conteggiare è l’importo determinante anche per le imposte dirette (art. 47 cpv. 2 OIVA). Per le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario, si presume vi sia un motivo imprenditoriale che non implica alcuna conseguenza fiscale (art. 47 cpv. 3 OIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni in merito alle persone strettamente vincolate e alle prestazioni rese al personale sono contenute nelle info IVA “Base di calcolo e aliquote d’imposta” e “Quote private”. |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.