5.2 Facilitazioni di viaggio per il personale (AG FVP)

Info IVA per settore 10 · Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2016

AFC · Info IVA settore 10 · n. 5.2 · Italiano

Le prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso. L’imposta va calcolata sulla base dell’importo determinante per le imposte federali dirette (art. 47 cpv. 2 OIVA).

Il valore che rappresenta la base di calcolo in caso di consegna di un’AG FVP è fissato nel regolamento elaborato tra la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e l’Unione dei trasporti pubblici (UTP). Dal periodo fiscale 2016 occorre sempre apporre una crocetta nel campo F del certificato di salario in caso di consegna di un’AG FVP. Inoltre, occorre in ogni caso attestare, alla cifra 2.3 del certificato di salario, una quota privata del 30 % del prezzo di vendita come prestazione accessoria al salario imponibile. In caso di acquisto di un AG FVP dietro sovrapprezzo, la quota privata è ridotta in misura corrispondente al sovrapprezzo stesso. Occorre rilevare che il sovrapprezzo da pagare è imponibile all’aliquota normale.

In caso di consegna di abbonamenti simili ai collaboratori pensionati dei trasporti pubblici, gli eventuali ribassi accordati che superano il 20 % del prezzo di vendita vanno indicati nell’attestazione delle rendite.

In caso di consegna di AG FVP ai familiari di collaboratori e di collaboratori pensionati, occorre attestare, alla cifra 2.3 del certificato di salario del collaboratore, la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di vendita.

Gli importi da dichiarare nel certificato di salario e nell’attestazione delle rendite s’intendono sempre IVA inclusa.

Cifra valida dal 1° gennaio 2016.