2.4 Trasporto di malati e feriti

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 26 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 11 · n. 2.4 · Italiano

Il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati rappresenta una prestazione di trasporto esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 7 LIVA). Il trasporto in contemporanea di beni appartenenti alla persona malata, ferita o disabile costituisce una prestazione accessoria al trasporto di persone. Quest’ultima viene trattata fiscalmente come la prestazione principale (art. 19 cpv. 4 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Sanità fornisce ulteriori informazioni in proposito.

[Illustrazione: nell’originale]

Se un’impresa di navigazione aerea mette a disposizione il proprio aeromobile appositamente attrezzato con il personale addetto per il trasporto di malati e feriti, vi è secondo l’articolo 6 OIVA una prestazione di trasporto, anch’essa esclusa dall’imposta, nella misura in cui si eseguono effettivamente trasporti di malati e feriti (art. 21 cpv. 3 LIVA).