7.1.4 Posti di stazionamento per aeromobili (ad es. per la durata delle prestazioni aeroportuali o negli hangar)

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 11 · n. 7.1.4 · Italiano

La locazione, per il parcheggio di aeromobili, di aree non destinate all’uso comune in hangar o all’aperto è imponibile all’aliquota normale a prescindere dalla durata della locazione. Questo criterio vale per tutte le aree di parcheggio, nella misura in cui fanno parte dell’infrastruttura del complesso aeroportuale, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata. Di principio non è ammessa l’esenzione in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA.

Secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA può essere fatturato in esenzione d’imposta il solo parcheggio di aeromobili in posti di stazionamento per la durata delle prestazioni aeroportuali, sempreché il tempo possa essere rilevato separatamente e indicato dal locatore (in genere il gestore dell’aerodromo) nella fattura. La messa a disposizione di posti di stazionamento oltre il tempo richiesto per le prestazioni aeroportuali rimane imponibile senza possibilità di esenzione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA.