7.1.2 Carburante per l’aviazione
Info IVA per settore 11 · Traffico aereo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA settore 11 · n. 7.1.2 · Italiano
Il rifornimento di carburante agli aeromobili in aerodromi svizzeri costituisce una fornitura imponibile. Non è determinante se il cliente prosegue o no il volo verso l’estero. Dal profilo IVA, il carburante che all’atto dell’esportazione si trova nel serbatoio principale o quello di riserva è considerato utilizzato sul territorio svizzero. In mancanza d’esportazione diretta, le forniture di carburante devono essere assoggettate all’imposta anche quando si è al beneficio di una decisione di tassazione rilasciata dall’UDSC (comprovante l’esenzione dall’imposta sugli oli minerali). Non è determinante che gli acquirenti siano o no assoggettati all’imposta sul territorio svizzero oppure che il loro domicilio si trovi in territorio svizzero o all’estero.
Un’esenzione dall’imposta è possibile unicamente in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA.