15.2 Prestazioni per la cui imposizione un’organizzazione turistica può optare

Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici

In vigore · Stato dal 26 maggio 2026

AFC · Info IVA settore 12 · n. 15.2 · Italiano

Le organizzazioni turistiche possono optare per l’imposizione delle seguenti prestazioni escluse dall’imposta (enumerazione non esaustiva):

  • prestazioni nell’ambito della cultura, in particolare gli ingressi a manifestazioni culturali (art. 21 cpv. 2 n. 14 LIVA). In caso di opzione, tali prestazioni sono imponibili all’aliquota ridotta. La presente disposizione non contempla gli ingressi a manifestazioni di carattere economico come per esempio fiere, esposizioni commerciali e industriali. Tali ingressi sono sempre imponibili all’aliquota normale;

  • prestazioni nell’ambito dello sport, segnatamente gli ingressi a manifestazioni come pure le tasse d’iscrizione (art. 21 cpv. 2 n. 15 LIVA). In caso di opzione, tali prestazioni sono imponibili all’aliquota ridotta. La presente disposizione non contempla gli ingressi per l’utilizzo non esclusivo di impianti sportivi.
    È anche possibile optare per l’imposizione della locazione di impianti sportivi con diritto d’utilizzo esclusivo per il locatario (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA). In caso di opzione, tali prestazioni sono imponibili all’aliquota normale.

[Illustrazione: nell’originale]

In mancanza di prestazione, non è possibile esercitare l’opzione per i seguenti flussi di mezzi finanziari (enumerazione non esaustiva):

  • sussidi e altri contributi di diritto pubblico;

  • tasse turistiche di diritto pubblico;

  • attività sovrane delle organizzazioni turistiche di diritto pubblico.

Occorre osservare che non è possibile dedurre l’imposta precedente sui costi in relazione a tali non controprestazioni oppure si deve procedere a una riduzione o correzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente.