15.2 Prestazioni per la cui imposizione un’organizzazione turistica può optare
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 26 maggio 2026
AFC · Info IVA settore 12 · n. 15.2 · Italiano
Le organizzazioni turistiche possono optare per l’imposizione delle seguenti prestazioni escluse dall’imposta (enumerazione non esaustiva):
prestazioni ai propri membri attivi contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 13 LIVA (→ Oggetto dell’imposta);
prestazioni nell’ambito della formazione (art. 21 cpv. 2 n. 11 LIVA), in particolare tasse d’iscrizione a congressi;
prestazioni nell’ambito della cultura, in particolare gli ingressi a manifestazioni culturali (art. 21 cpv. 2 n. 14 LIVA). In caso di opzione, tali prestazioni sono imponibili all’aliquota ridotta. La presente disposizione non contempla gli ingressi a manifestazioni di carattere economico come per esempio fiere, esposizioni commerciali e industriali. Tali ingressi sono sempre imponibili all’aliquota normale;
prestazioni nell’ambito dello sport, segnatamente gli ingressi a manifestazioni come pure le tasse d’iscrizione (art. 21 cpv. 2 n. 15 LIVA). In caso di opzione, tali prestazioni sono imponibili all’aliquota ridotta. La presente disposizione non contempla gli ingressi per l’utilizzo non esclusivo di impianti sportivi.
È anche possibile optare per l’imposizione della locazione di impianti sportivi con diritto d’utilizzo esclusivo per il locatario (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA). In caso di opzione, tali prestazioni sono imponibili all’aliquota normale.
[Illustrazione: nell’originale] | In mancanza di prestazione, non è possibile esercitare l’opzione per i seguenti flussi di mezzi finanziari (enumerazione non esaustiva):
Occorre osservare che non è possibile dedurre l’imposta precedente sui costi in relazione a tali non controprestazioni oppure si deve procedere a una riduzione o correzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente. |