17.1 In generale

Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici

In vigore · Stato dal 9 gennaio 2026

AFC · Info IVA settore 12 · n. 17.1 · Italiano

Se riceve fondi secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA, ossia sussidi e tasse di soggiorno, l’ente turistico contribuente deve ridurre la deduzione dell’imposta precedente proporzionalmente all’utilizzazione (art. 33 cpv. 2 LIVA). Naturalmente non va operata alcuna riduzione se i mezzi sono attribuibili a un settore d’attività per il quale non è data l’imposta precedente o per il quale non sussiste comunque alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente poiché sono eseguite per esempio prestazioni escluse dall’imposta.

Per contro, si procede a una correzione della deduzione dell’imposta precedente quando un’impresa contribuente destina a doppia utilizzazione beni, parti di essi o prestazioni di servizi, ossia li utilizza sia per prestazioni imponibili sia per prestazioni escluse dall’imposta o attività non imprenditoriali. La correzione va effettuata proporzionalmente all’utilizzazione.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente contiene informazioni dettagliate sulla riduzione e correzione della deduzione dell’imposta precedente.

Alle cifre 17.2 e 17.3 sono riportati due esempi di calcolo per la determinazione del diritto alla deduzione dell’imposta precedente rispettivamente per il calcolo della riduzione/correzione della deduzione dell’imposta precedente. Per semplificare, tali calcoli sono raffigurati insieme, sebbene le correzioni e le riduzioni della deduzione dell’imposta precedente debbano di principio essere effettuate e dichiarate separatamente.