5.9.2 Prestazioni di servizi imponibili in relazione con la negoziazione
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.9.2 · Italiano
D’altra parte ogni genere di negoziazione può comprendere anche prestazioni di servizi imponibili, come quelle nel settore della consulenza in investimenti rispettivamente in ambito patrimoniale. Questo è sempre il caso quando i proprietari o i titolari dei valori, con il cui commercio si dovrebbero realizzare utili, non decidono personalmente i modi e i tempi di queste transazioni, ma affidano questo compito a terzi, i cosiddetti trader, dietro controprestazione. L’entità del compenso pagato al trader per la fissazione del genere, del quantitativo e del momento della compravendita da eseguire (p. es. di divise o diritti-valore), dipende di regola prevalentemente dal rendimento di queste transazioni. In caso di assenza di utili, molto spesso il trader, indipendentemente dai volumi di compravendita, non ha alcun diritto o al massimo un diritto esiguo a una controprestazione da parte dei clienti. Questi compensi costituiscono quindi chiaramente una controprestazione per prestazioni di servizi nel settore della consulenza in investimenti rispettivamente in ambito patrimoniale che non sono esclusi dall’imposta. È irrilevante se il trader fa semplicemente raccomandazioni di compravendita ai clienti o se impartisce egli stesso i relativi ordini ai broker o alle banche, in nome e per conto dei clienti, sulla base di una corrispondente procura. Per il trattamento fiscale è determinante soltanto se le decisioni rispettivamente le raccomandazioni d’investimento sono fatte dietro un compenso di regola dipendente dal rendimento degli investimenti.
Un trader che, prendendo decisioni o facendo raccomandazioni d’investimento, partecipa agli utili e alle perdite del cliente, può dedurre dalle sue cifre d’affari imponibili le perdite subite, considerandole come diminuzione della controprestazione o come restituzione di partecipazioni agli utili conteggiati nei periodi fiscali precedenti. Se tutte le controprestazioni finora ricevute da un determinato cliente sono già state restituite, vi è anche la possibilità di far valere le ulteriori partecipazioni alle perdite come diminuzione della controprestazione nei rendiconti IVA concernenti le cifre d’affari realizzabili in futuro con il cliente in questione. In proposito occorre osservare che le diminuzioni della controprestazione rispettivamente restituzioni della controprestazione possono essere effettuate unicamente nei confronti del cliente che ha elargito le controprestazioni in questione. Non è quindi ammesso far valere le partecipazioni alle perdite, dovute a decisioni d’investimento prese per un determinato cliente, quali diminuzioni della controprestazione rispettivamente restituzioni della controprestazione in relazione con i rendiconti IVA concernenti compensi elargiti da altri clienti. Occorre tenere registrazioni contabili separate.