5.9.1 Prestazioni di servizi escluse dall’imposta
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.9.1 · Italiano
Ogni genere di negoziazione comprende da una parte operazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettere d ed e LIVA, nel senso che in questo caso si ha necessariamente una compravendita effettiva per esempio di divise. La controprestazione incassata dai broker o dalle banche a dipendenza dei quantitativi acquistati e venduti, per esempio di divise o diritti-valore, è quindi esclusa dall’imposta. Ciò è ugualmente valido quando il mandante, al momento dell’esecuzione dei suoi ordini di acquisto e di vendita, è consigliato da impiegati di broker o di banche, se per queste consulenze non viene riscossa alcuna altra controprestazione all’infuori delle tasse o dei margini prelevati, a dipendenza dei quantitativi, dai broker e dalle banche per l’esecuzione delle corrispondenti transazioni.