7.1 Principio

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 14 · n. 7.1 · Italiano

Dal punto di vista dell’IVA, per società offshore nel senso di una società di domicilio nel settore finanziario s’intende una società d’investimento passiva che risponde ai seguenti quattro criteri:

a.

la società d’investimento passiva possiede unicamente una sede statutaria non dispone di alcuna infrastruttura né quindi di personale proprio;

b.

essa non esercita alcuna attività commerciale in senso proprio;

c.

essa si limita a presentarsi come titolare di un conto per la ricezione di denaro o come proprietaria di valori patrimoniali (p. es. portafoglio titoli);

d.

le prestazioni di servizi ad essa effettuate si limitano di regola alla gestione e all’assistenza di valori patrimoniali in sua proprietà (p. es. diritti di custodia, portafoglio e asset management).

È invece irrilevante la veste giuridica o la forma societaria assunta dalla società in questione. Può quindi trattarsi di società anonime, società a garanzia limitata o società cooperative.

[Illustrazione: nell’originale]

Ai sensi della definizione data nella successiva cifra 7.2 gli investimenti collettivi di capitali esteri non ricadono sotto il concetto di società di domicilio estere.

Se l’entità giuridica concreta è una società d’investimento passiva che risponde ai quattro criteri poc’anzi enumerati vale quanto segue:

Le società d’investimento passive sono dominate prevalentemente attraverso la maggioranza dei diritti di partecipazione (maggioranza dei diritti di voto nel caso di società anonime). Il trattamento fiscale di prestazioni di servizi eseguite a società offshore (estere) dipende quindi in definitiva dal luogo di domicilio dei titolari della maggioranza dei diritti di partecipazione a tali società (di regola agli aventi economicamente diritto). Se il domicilio dei titolari della maggioranza dei diritti di partecipazione (più del 50 %) a una società offshore si trova all’estero, le prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA eseguite a questa società sono considerate eseguite all’estero e non soggiacciono quindi all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

L’AFC si riserva tuttavia espressamente di esigere la prova che il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero. Per la prova del domicilio o della sede del destinatario estero, un mezzo di prova adeguato è, per le banche, in particolare il modulo A secondo gli articoli 3 e 4 COB, per gli altri intermediari finanziari, i documenti corrispondenti a questo modulo.

Se i titoli gestiti si trovano presso una banca depositaria con sede all’estero e di conseguenza non esistono i moduli precitati, la prova può essere esibita tramite altri documenti pertinenti, a condizione che da essi emerga chiaramente il domicilio delle persone dominanti la società offshore. Sono ipotizzabili i seguenti documenti:

  • copia dell’atto o del contratto costitutivo rispettivamente delle procure conferite in tal contesto;
  • estratto del registro di commercio (se disponibile);
  • conferma degli amministratori della società offshore concernente il domicilio dell’azionista di maggioranza.

Per una società di domicilio estera, le prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA ad essa eseguite da prestatori con sede sul territorio svizzero sono considerate eseguite sul territorio svizzero, se il domicilio dei titolari di almeno la metà dei diritti di partecipazione si trova sul territorio svizzero (cosiddetta trasparenza “Durchgriff”). Nel singolo caso è ammessa la controprova ossia che anche in tali casi il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero. Tale controprova concessa dall’AFC nel singolo caso può essere di fatto esibita unicamente, dimostrando che il titolare svizzero dei diritti di partecipazione a una società offshore è a sua volta una società d’investimento passiva e che inoltre le persone con partecipazioni a questa società detentrici della maggioranza dei diritti di partecipazione hanno pure la loro sede o il loro domicilio all’estero. Inoltre l’esibizione di tale controprova è ammessa soltanto se la stessa mira a sopprimere il “Durchgriff”. La controprova non può ad esempio essere esibita per provare che le prestazioni di servizi eseguite e fatturate da una banca sul territorio svizzero direttamente a una società d’investimento passiva con sede sociale sul territorio svizzero sono eseguite all’estero, poiché questa società è dominata da persone che hanno il loro domicilio all’estero.

Il “Durchgriff” non viene preso in considerazione neppure se è esibita la prova che il destinatario della prestazione di servizi supposto come società d’investimento passiva è invece un’impresa attiva. Tale prova può ad esempio essere esibita, dimostrando che la società in questione occupa e remunera personale o affitta locali aziendali rispettivamente è proprietaria di tali locali. È inoltre possibile comprovare che il genere di prestazioni di servizi eseguite al cliente in questione può essere ricevuto solo da imprese attive (p. es. prestazioni di consulenza per l’esercizio di una riorganizzazione dei processi produttivi di un’azienda).

Esempio 1
La banca A con sede a Lugano fattura i diritti di custodia per un deposito di titoli aperto all’indirizzo del detentore, una X SA iscritta nel registro di commercio delle Bahamas. In base alle indicazioni nel modulo A concernente il deposito di titoli in questione, il domicilio dell’azionista unico della X SA, una persona fisica, si trova ad Amsterdam (NL).

La banca A può quindi fatturare senza IVA i diritti di custodia per il precitato deposito di titoli e non deve neppure conteggiare l’IVA con l’AFC.

Esempio 2
Il gestore di patrimoni B con ufficio a Bellinzona gestisce, presso la banca U di Basilea, il deposito titoli della Y SA iscritta nel registro di commercio delle Isole Vergini. In base alle indicazioni del modulo dell’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) in quanto organismo di autodisciplina ai sensi dell’art. 24 segg. della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) l’azionista di maggioranza della Y SA è una persona fisica con domicilio a Basilea.

Il gestore di patrimoni B deve quindi prelevare l’IVA sull’onorario di gestione che egli fattura alla Y SA e trasferire l’IVA all’AFC (cosiddetta trasparenza “Durchgriff”).

Esempio 3
Il gestore di patrimoni C con ufficio a Lugano-Paradiso gestisce, presso la banca S a Lugano, il deposito titoli della Z SA iscritta nel registro di Panama. In base alle indicazioni fatte nel modulo dell’ASG menzionato nel precitato esempio, tutte le azioni della Z SA sono in possesso della fondazione XY costituita secondo il diritto del Liechtenstein. Secondo l’atto costitutivo della fondazione, il cui unico scopo è la custodia delle azioni della Z SA, una persona fisica con domicilio a Milano (IT) può decidere a suo piacimento in merito alle modifiche di scopo, allo scioglimento ecc.

Il gestore di patrimoni C non deve prelevare l’IVA sugli onorari di gestione fatturati alla Z SA rispettivamente non deve conteggiarli con l’AFC. Il ricorso al principio della cosiddetta trasparenza “Durchgriff“ da effettuare in realtà a causa della dominazione sul territorio svizzero della Z SA viene eliminato dalla prova della dominazione estera della fondazione costituita secondo il diritto del Liechtenstein (controprova).