7.4 Fondazioni

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 14 · n. 7.4 · Italiano

In caso di fondazione sul territorio svizzero, le prestazioni ad essa eseguite sono imponibili, indipendentemente dalla sede dei beneficiari.

In caso di fondazione all’estero, se è possibile revocare l’assegnazione della sostanza, le prestazioni della fondazione sono considerate eseguite sul territorio svizzero se il fondatore ha il suo domicilio sul territorio svizzero.

In caso di fondazione all’estero, se non è possibile revocare l’assegnazione della sostanza e almeno la metà dei beneficiari ha il suo domicilio sul territorio svizzero (principio pro capite), le prestazioni alla fondazione sono considerate eseguite sul territorio svizzero. Il trattamento fiscale dipende dal genere della prestazione in questione.

In caso di fondazione all’estero, se non è possibile revocare l’assegnazione della sostanza e i beneficiari non sono noti e neppure determinabili, le prestazioni alla fondazione sono considerate eseguite alla sede della fondazione, ossia all’estero.