7.2 Investimenti collettivi di capitale esteri (giusta l’art. 119 LICol)
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2020
AFC · Info IVA settore 14 · n. 7.2 · Italiano
Non sono considerate società di domicilio estere le seguenti forme d’investimento collettivo di capitale:
1. | le forme d’investimento ammesse all’offerta in Svizzera; o |
2. | le forme d’investimento sottoposte all’estero alla vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale; o |
3. | le forme d’investimento aperte organizzate contrattualmente o secondo il diritto societario: |
a. | il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale; e | |
b. | che hanno la loro sede all’estero; e | |
c. | i cui investitori hanno un diritto legale al rimborso delle proprie quote al valore netto d’inventario nei confronti della forma d’investimento o di una società ad essa prossima. | |
4. | le forme d’investimento chiuse organizzate contrattualmente o secondo il diritto societario: | |
a. | il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale; e | |
b. | che hanno la loro sede all’estero. | |
Estensione della vigilanza: La lista nell’allegato V della circolare n. 24 dell’AFC (Divisione principale imposta federale diretta, Imposta preventiva, tasse di bollo) del 1° gennaio 2009 indica i Paesi la cui vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale è accettata dall’AFC. La lista, non esaustiva, sarà completata progressivamente.
Fondi a investitore unico: Se i cosiddetti fondi a investitore unico sono accettati dalla vigilanza estera sugli investimenti collettivi di capitale, lo saranno anche ai fini dell’IVA svizzera.
Diritto legale al rimborso delle proprie quote al valore netto d’inventario: Questo criterio è adempiuto, se è previsto almeno un diritto di restituzione ogni anno. Un periodo di lock up fino a cinque anni al massimo non pregiudica l’adempimento di questo criterio.
La sussistenza dei seguenti criteri ausiliari qualifica come tale l’investimento collettivo di capitale:
durata limitata della forma d’investimento;
disponibilità di un offering memorandum;
diritti di codecisione dell’investitore inesistenti o molto limitati;
reporting e resoconto analogo agli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza;
la forma d’investimento dispone di funzioni tipiche, quali l’investment manager, la banca depositaria ecc.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).