7.2 Investimenti collettivi di capitale esteri (giusta l’art. 119 LICol)

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2020

AFC · Info IVA settore 14 · n. 7.2 · Italiano

Non sono considerate società di domicilio estere le seguenti forme d’investimento collettivo di capitale:

1.

le forme d’investimento ammesse all’offerta in Svizzera; o

2.

le forme d’investimento sottoposte all’estero alla vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale; o

3.

le forme d’investimento aperte organizzate contrattualmente o secondo il diritto societario:

a.

il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale; e

b.

che hanno la loro sede all’estero; e

c.

i cui investitori hanno un diritto legale al rimborso delle proprie quote al valore netto d’inventario nei confronti della forma d’investimento o di una società ad essa prossima.

4.

le forme d’investimento chiuse organizzate contrattualmente o secondo il diritto societario:

a.

il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale; e

b.

che hanno la loro sede all’estero.

Estensione della vigilanza: La lista nell’allegato V della circolare n. 24 dell’AFC (Divisione principale imposta federale diretta, Imposta preventiva, tasse di bollo) del 1° gennaio 2009 indica i Paesi la cui vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale è accettata dall’AFC. La lista, non esaustiva, sarà completata progressivamente.

Fondi a investitore unico: Se i cosiddetti fondi a investitore unico sono accettati dalla vigilanza estera sugli investimenti collettivi di capitale, lo saranno anche ai fini dell’IVA svizzera.

Diritto legale al rimborso delle proprie quote al valore netto d’inventario: Questo criterio è adempiuto, se è previsto almeno un diritto di restituzione ogni anno. Un periodo di lock up fino a cinque anni al massimo non pregiudica l’adempimento di questo criterio.

La sussistenza dei seguenti criteri ausiliari qualifica come tale l’investimento collettivo di capitale:

  • durata limitata della forma d’investimento;

  • disponibilità di un offering memorandum;

  • diritti di codecisione dell’investitore inesistenti o molto limitati;

  • reporting e resoconto analogo agli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza;

  • la forma d’investimento dispone di funzioni tipiche, quali l’investment manager, la banca depositaria ecc.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).