6.1 Principi

Info IVA per settore 15 · Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente…

In vigore · Stato dal 25 marzo 2026

AFC · Info IVA settore 15 · n. 6.1 · Italiano

Di principio le spiegazioni riportate nelle info IVA Modifiche d’utilizzazione e Deduzione dell’imposta precedente sono valide anche per le banche. Tuttavia, le banche autorizzate ad applicare la regolamentazione forfettaria (forfait bancario) devono inoltre tenere presente che

  • le modifiche d’utilizzazione all’interno del campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria sono prese in considerazione, ragion per cui non occorre effettuare correzioni d’imposta (→ cifra 6.2);

  • le modifiche di utilizzazione al di fuori del campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria non sono prese in considerazione, ragion per cui occorre procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente a titolo di sgravio fiscale successivo o di consumo proprio (→ cifra 6.3).

[Illustrazione: nell’originale]

Una modifica d’utilizzazione nel quadro di un trasferimento di valori patrimoniali mediante procedura di notifica tra due banche che applicano la regolamentazione forfettaria è considerata una modifica d’utilizzazione al di fuori del campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria (→ cifra 6.3).

La correzione della deduzione dell’imposta precedente a titolo di consumo proprio, ad esempio per

  • i beni (beni d’investimento e mezzi d’esercizio, ad es. immobili o impianti informatici) di cui il contribuente dispone ancora alla fine del suo assoggettamento ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 lettera d LIVA,

dev’essere imperativamente presa in considerazione. Tali fattispecie di consumo proprio non sono difatti da considerarsi compensate dal forfait bancario.

La vendita di beni mobili è imponibile integralmente. Contrariamente alla vendita di beni immobili, uno sgravio fiscale successivo non è possibile in caso d’applicazione della regolamentazione forfettaria.