6.3 Modifiche d’utilizzazione al di fuori del campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria

Info IVA per settore 15 · Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente…

In vigore · Stato dal 25 marzo 2026

AFC · Info IVA settore 15 · n. 6.3 · Italiano

Si è in presenza di una modifica d’utilizzazione al di fuori del campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria quando

  • beni o prestazioni di servizi utilizzati inizialmente per un’attività all’interno del campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria (→ cifra 3) sono in seguito utilizzati per attività al di fuori di tale campo d’applicazione (e viceversa);

  • beni o prestazioni di servizi utilizzati al di fuori del campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria sono attribuiti a un altro scopo (ad es. locali del ristorante per il personale utilizzati come aula di formazione o trasformati a tal fine); oppure

  • valori patrimoniali vengono trasferiti mediante procedura di notifica tra due banche che applicano la regolamentazione forfettaria.

Le correzioni della deduzione dell’imposta precedente a titolo di sgravio fiscale successivo o consumo proprio contestualmente a tali modifiche d’utilizzazione non sono prese in considerazione dal forfait bancario. Le info IVA Modifiche d’utilizzazione e Deduzione dell’imposta precedente contengono spiegazioni sulle condizioni e sulle modalità di calcolo della correzione della deduzione dell’imposta precedente a titolo di consumo proprio o di sgravio fiscale successivo.

Occorre comunque osservare le particolarità seguenti:

  • Un immobile finora utilizzato per attività non bancarie (ad es. locazione senza o con opzione per la sua imposizione) è in futuro utilizzato per attività bancarie:

    Per calcolare l’imposta occorre tener conto del forfait bancario corrispondente al futuro scopo d’utilizzazione imponibile.

    [Illustrazione: nell’originale] Esempio di calcolo alla cifra 8.1.1.

  • Un immobile finora utilizzato per attività bancarie è in futuro utilizzato per attività non bancarie (ad es. vendita o locazione senza o con opzione per la sua imposizione):

    Per calcolare l’imposta occorre tener conto del forfait bancario su cui ci si era basati a suo tempo per determinare le deduzioni dell’imposta precedente.

    [Illustrazione: nell’originale] Esempio di calcolo alla cifra 8.1.2.

Esempio di consumo proprio
Una parte d’immobile di una banca finora utilizzata per un’attività imponibile rientrante nel campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria (ad es. gestione patrimoniale) è in futuro locata (senza opzione) a un’impresa terza.

Esempio di sgravio fiscale successivo
Una parte d’immobile di una banca finora locata (senza opzione) a un terzo è in futuro utilizzata per un’attività rientrante nel campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria (ad es. divisione «gestione patrimoniale» e/o divisione «crediti»).

  • Valori patrimoniali sono trasferiti mediante procedura di notifica tra due banche che applicano la regolamentazione forfettaria:

    La modifica d’utilizzazione non è presa in considerazione; va verificato se occorre effettuare una correzione della deduzione dell’imposta precedente a titolo di consumo proprio o di sgravio fiscale successivo.

Esempio 1
Nel quadro di un trasferimento di valori patrimoniali secondo gli articoli 69 segg. LFus, la banca A vende alla banca B tutti i crediti e i debiti nei confronti dei clienti conformemente al bilancio di assunzione. Non vengono venduti né beni mobili, né beni immobili.

Prezzo di assunzione: CHF 5 000 000

Valore contabile crediti: CHF 300 000 000

Valore contabile debiti: CHF 300 000 000

Tra i crediti e debiti ripresi vengono trasferiti averi di clienti che sono irrilevanti ai fini dell’IVA. Il trasferimento del portafoglio clienti è considerato una prestazione di servizi imponibile ai sensi dell’articolo 3 lettera e numero 1 LIVA, imponibile all’aliquota normale. Se viene applicata la procedura di notifica (art. 38 cpv. 1 lett. b LIVA), l’obbligo di rendiconto e di pagamento è sostituito dalla notifica. La banca alienante stessa ha generato il maggior valore (goodwill) di 5 000 000 franchi. Una modifica d’utilizzazione a seguito delle differenze tra la quota d’imposta precedente della banca trasferente e quella della banca assumente viene a cadere, perché non è possibile attribuire alcuna deduzione dell’imposta precedente al portafoglio clienti.

Esempio 2
Nel 2026, la banca C trasferisce alla banca D gli elementi seguenti, conformemente al contratto di assunzione:

  • la gestione di fondi d’investimento («assets under management» pari a CHF 100 000 000),

  • i debiti nei confronti dei clienti,

  • 25 collaboratori,

  • beni mobili e sedi d’affari.

La retribuzione si basa su una percentuale (2 %) degli «asset under management» convenuta dalle banche. Dai contratti non si evince l’ammontare del prezzo di vendita per i beni mobili e le sedi d’affari.

In occasione del trasferimento di una parte di patrimonio a un altro contribuente nell’ambito di una liquidazione, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica (art. 38 cpv. 1 lett. b LIVA). L’assunzione dei debiti nei confronti dei clienti è irrilevante ai fini dell’IVA (cfr. esempio 1).

Per quanto riguarda i beni mobili e le sedi d’affari vi è una modifica d’utilizzazione (consumo proprio o sgravio fiscale successivo) nella misura in cui le due banche presentano quote d’imposta precedente diverse. Il grado della modifica d’utilizzazione corrisponde alla differenza tra le due quote d’imposta precedente. Per la banca D è determinante la quota d’imposta precedente del 2026, per la banca C quella del 2025. Per la base di calcolo è determinante il valore attuale dei beni mobili e delle sedi d’affari. Se non è possibile comprovare il valore attuale dei beni mobili e delle sedi d’affari, è il valore venale di tali beni come previsto nel contratto di assunzione a costituire la base di calcolo determinante per la correzione della deduzione dell’imposta precedente a titolo di consumo proprio. Mancando la prova del valore attuale, non è possibile effettuare la correzione della deduzione dell’imposta precedente a titolo di sgravio fiscale successivo.

Esempio 3
Nel 2026 la banca F ha acquistato dalla banca E un immobile sul territorio svizzero con una superficie ad uso ufficio pari a complessivamente 1000 m2. La banca E aveva acquistato questo immobile nel 2014 senza IVA. Fino all’alienazione alla banca F, essa ha effettuato investimenti per circa 14 milioni di franchi destinati ad aumentare il valore dell’immobile. Dall’acquisto nel 2014, ha utilizzato l’immobile prevalentemente per sé. Ha inoltre concluso cinque contratti di locazione per unità di piccola entità dell’immobile, per le quali ha esercitato l’opzione per l’imposizione. Anche le eventuali imposte precedenti legate alle unità locate sono state fatte valere soltanto nella misura del forfait bancario.

Il trasferimento di valori patrimoniali è stato operato nel quadro della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA in combinato disposto con l’articolo 104 OIVA. Poiché applica un forfait bancario più elevato rispetto alla banca E (quota d’imposta precedente), la banca F vorrebbe procedere a una correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito alla modifica d’utilizzazione a titolo di sgravio fiscale successivo.

Le parti dell’immobile locate, per le quali è stata esercitata l’opzione per l’imposizione, non rientrano nel campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria. Non è più possibile apportare una correzione a queste parti, se la prescrizione è intervenuta. Considerata la quota più elevata d’imposta precedente che applica, la banca F può far valere uno sgravio fiscale successivo che si baserà sul valore attuale degli investimenti finalizzati ad aumentare il valore dell’immobile. La quota d’imposta precedente determinante per la banca F è quella del 2026.