5.3.2 Forfait relativi alla deduzione dell’imposta precedente e altre semplificazioni specifiche per le compagnie di assicurazione
Info IVA per settore 16 · Assicurazioni
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA settore 16 · n. 5.3.2 · Italiano
Salvo che ai contribuenti che allestiscono i rendiconti secondo il metodo delle aliquote saldo o forfetarie (art. 37 LIVA; art. 77–100 OIVA), l’AFC permette l’applicazione delle seguenti semplificazioni specifiche al settore.
Le imprese di assicurazione realizzano relativamente poche prestazioni imponibili rispetto alla loro cifra d’affari complessiva (prestazioni escluse dall’imposta e prestazioni imponibili). La deduzione dell’imposta precedente riferita alle spese utilizzate per eseguire prestazioni imponibili sul territorio svizzero e/o prestazioni all’estero che sarebbero imponibili se fossero effettuate sul territorio svizzero può essere determinata come segue:
a) | Determinazione approssimativa dell’imposta precedente sui costi per prestazioni di servizi imponibili effettuate a terzi (ad es. gestione patrimoniale, tenuta della contabilità e prestazioni amministrative, prestazioni di servizi manageriali o prestazioni di elaborazione dati), a condizione che non sia stata fatta valere la deduzione dell’imposta precedente: L’imposta precedente può essere dedotta su un costo stimato in ragione del 15 % della cifra d’affari conseguita con prestazioni di servizi imponibili. | ||
Esempio | |||
Prestazioni di servizi imponibili, IVA esclusa | CHF | 1 000 000 | |
Di cui 15 % = stima del costo gravato d’imposta precedente (netto) | CHF | 150 000 | |
Di cui 8,1 % IVA (deduzione imposta precedente) | CHF | 12 150 | |
L’importo d’imposta precedente risultante pari a 12 150 franchi può essere dichiarato alla cifra 405 del rendiconto IVA. Con l’applicazione di questa semplificazione sono compensate anche le modifiche d’utilizzazione (sgravio fiscale successivo e consumo proprio) così come l’IVA gravante la vendita ulteriore di beni e prestazioni di servizi utilizzati temporaneamente per scopi imponibili. | |||
b) | Gli importi d’imposta precedente sulle spese direttamente attribuibili alle prestazioni imponibili (ad es. locazione di parcheggi o gestione di una mensa [→ info IVA Quote private]) possono essere interamente dedotti. | |
| [Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente contiene ulteriori informazioni in merito a questo tema. | |
c) | Se i veicoli di servizio (ad es. di consulenti d’assicurazione o membri dirigenti) sono utilizzati per scopi privati (oltre al tragitto dal domicilio al luogo di lavoro), occorre osservare le spiegazioni dell’info IVA Quote private. | ||
Esempio | |||
Quota privata annua (IVA inclusa, forfetariamente allo 0,9 % [fino al 31 dicembre 2021: 0,8 %] sul prezzo d’acquisto di CHF 60 000 x 12 mesi) | CHF | 6480.00 | |
Di cui 60 % = costo stimato gravato d’imposta precedente (lordo) | CHF | 3888.00 | |
Di cui 8,1 % IVA (deduzione dell’imposta precedente) | CHF | 291.35 | |
L’importo d’imposta precedente risultante pari a 291,35 franchi può essere dichiarato alla cifra 405 del rendiconto IVA. Se il valore dell’uso privato del veicolo di servizio è determinato in modo effettivo, anche il relativo costo e l’imposta precedente vanno calcolati in modo effettivo. | |||
d) | Nella maggior parte dei casi, gli articoli pubblicitari sono distribuiti gratuitamente dalle compagnie d’assicurazione. Una parte di questi articoli è anche venduta a terzi. A titolo semplificativo, la compagnia di assicurazione non deve imporre queste cifre d’affari di vendita, a condizione che non sia stata fatta valere una deduzione dell’imposta precedente sui corrispondenti costi, che il prezzo di vendita non superi mai il prezzo d’acquisto dei beni e che l’IVA non sia menzionata sulla fattura. |
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).