5.3.2 Forfait relativi alla deduzione dell’imposta precedente e altre semplificazioni specifiche per le compagnie di assicurazione

Info IVA per settore 16 · Assicurazioni

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA settore 16 · n. 5.3.2 · Italiano

Salvo che ai contribuenti che allestiscono i rendiconti secondo il metodo delle aliquote saldo o forfetarie (art. 37 LIVA; art. 77–100 OIVA), l’AFC permette l’applicazione delle seguenti semplificazioni specifiche al settore.

Le imprese di assicurazione realizzano relativamente poche prestazioni imponibili rispetto alla loro cifra d’affari complessiva (prestazioni escluse dall’imposta e prestazioni imponibili). La deduzione dell’imposta precedente riferita alle spese utilizzate per eseguire prestazioni imponibili sul territorio svizzero e/o prestazioni all’estero che sarebbero imponibili se fossero effettuate sul territorio svizzero può essere determinata come segue:

a)

Determinazione approssimativa dell’imposta precedente sui costi per prestazioni di servizi imponibili effettuate a terzi (ad es. gestione patrimoniale, tenuta della contabilità e prestazioni amministrative, prestazioni di servizi manageriali o prestazioni di elaborazione dati), a condizione che non sia stata fatta valere la deduzione dell’imposta precedente:

L’imposta precedente può essere dedotta su un costo stimato in ragione del 15 % della cifra d’affari conseguita con prestazioni di servizi imponibili.

Esempio

Prestazioni di servizi imponibili, IVA esclusa

CHF

1 000 000

Di cui 15 % = stima del costo gravato d’imposta precedente (netto)

CHF

150 000

Di cui 8,1 % IVA (deduzione imposta precedente)

CHF

12 150

L’importo d’imposta precedente risultante pari a 12 150 franchi può essere dichiarato alla cifra 405 del rendiconto IVA.

Con l’applicazione di questa semplificazione sono compensate anche le modifiche d’utilizzazione (sgravio fiscale successivo e consumo proprio) così come l’IVA gravante la vendita ulteriore di beni e prestazioni di servizi utilizzati temporaneamente per scopi imponibili.

b)

Gli importi d’imposta precedente sulle spese direttamente attribuibili alle prestazioni imponibili (ad es. locazione di parcheggi o gestione di una mensa [→ info IVA Quote private]) possono essere interamente dedotti.
Gli importi d’imposta precedente sui costi non direttamente attribuibili a questi settori (ad es. elettricità, gas, acqua, pulizia, infrastruttura d’ufficio) possono essere determinati in base a criteri aziendali oggettivi.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente contiene ulteriori informazioni in merito a questo tema.

c)

Se i veicoli di servizio (ad es. di consulenti d’assicurazione o membri dirigenti) sono utilizzati per scopi privati (oltre al tragitto dal domicilio al luogo di lavoro), occorre osservare le spiegazioni dell’info IVA Quote private.
Se il valore dell’utilizzo privato del veicolo di servizio è determinato forfetariamente (→ info IVA Quote private), l’imposta precedente può essere dedotta su un costo stimato in ragione del 60 % della quota privata imponibile e della vendita imponibile del mezzo d’esercizio (vendita del veicolo). Il costo è considerato «IVA inclusa» (lordo).

Esempio

Quota privata annua (IVA inclusa, forfetariamente allo 0,9 % [fino al 31 dicembre 2021: 0,8 %] sul prezzo d’acquisto di CHF 60 000 x 12 mesi)

CHF

6480.00

Di cui 60 % = costo stimato gravato d’imposta precedente (lordo)

CHF

3888.00

Di cui 8,1 % IVA (deduzione dell’imposta precedente)

CHF

291.35

L’importo d’imposta precedente risultante pari a 291,35 franchi può essere dichiarato alla cifra 405 del rendiconto IVA.

Se il valore dell’uso privato del veicolo di servizio è determinato in modo effettivo, anche il relativo costo e l’imposta precedente vanno calcolati in modo effettivo.

d)

Nella maggior parte dei casi, gli articoli pubblicitari sono distribuiti gratuitamente dalle compagnie d’assicurazione. Una parte di questi articoli è anche venduta a terzi. A titolo semplificativo, la compagnia di assicurazione non deve imporre queste cifre d’affari di vendita, a condizione che non sia stata fatta valere una deduzione dell’imposta precedente sui corrispondenti costi, che il prezzo di vendita non superi mai il prezzo d’acquisto dei beni e che l’IVA non sia menzionata sulla fattura.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).