3.2 Obbligo di registrazione

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 13 maggio 2024

AFC · Info IVA settore 17 · n. 3.2 · Italiano

Per ogni immobile adibito a doppia utilizzazione il contribuente tiene le pertinenti registrazioni (v. esempio alla cifra 13.1), dalle quali risulta la chiave di riparto dell’imposta precedente (art. 70 cpv. 1 LIVA). Si raccomanda di aggiornare tali registrazioni in occasione di ogni cambiamento e di conservarle a scopi di controllo.

I documenti risultanti dall’accertamento di un’eventuale modifica d’utilizzazione vanno conservati dal contribuente in conformità dell’articolo 70 capoverso 3 LIVA in combinato disposto con l’articolo 42 LIVA per 26 anni (periodo di ammortamento più periodo di prescrizione).

La ripartizione va effettuata – nei limiti del possibile – già in contabilità in base ai singoli conti, ad esempio come segue:

  • valore di acquisto degli immobili,

  • correzione di valore degli immobili,

  • spese di miglioria (che aumentano il valore),

  • spese di manutenzione (manutenzione a carico del locatore),

  • spese accessorie (suddivise, in base a una chiave di riparto, in spese di riscaldamento e altre spese).

Si raccomanda di tenere questi conti separatamente per ogni singolo immobile. Conviene inoltre contrassegnare nei conti le spese gravate d’imposta precedente con appositi codici, oppure di contabilizzarle su conti separati (suddivisi per aliquote d’imposta).

Se questa suddivisione non viene operata già nella contabilità, si raccomanda di tenere appropriate registrazioni extra-contabili (ad es. sotto forma di liste, controlli degli investimenti o incarti dei locatari).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Contabilità e fatturazione contiene ulteriori informazioni sull’obbligo di registrazione.