6 Locazione di fondi o parti di fondi esclusa dall’imposta o per la cui imposizione si è optato
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 8 maggio 2024
AFC · Info IVA settore 17 · n. 6 · Italiano
La locazione di fondi o di parti di fondi è esclusa dall’imposta senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA). L’opzione è possibile alle condizioni di cui all’articolo 22 LIVA (→ cifra 3). Le prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 21 LIVA imponibili nell’ambito della messa a disposizione per l’uso o il godimento di fondi o di parti di fondi sono delucidate alla cifra 7.
Suddivisioni
- 6.1 Esigenze formali per i contratti di locazione con opzione
- 6.2 Sublocazione
- 6.3 Spese accessorie
- 6.4 Deduzione dell’imposta precedente sulle spese di manutenzione e d’investimento
- 6.5 Deduzione dell’imposta precedente su immobili in caso di imprese individuali
- 6.6 Pagamenti del locatario
- 6.7 Modifica di utilizzazione in caso di cambiamento di locatario
- 6.8 Edifici inoccupati (inutilizzati)
- 6.9 Appartamento del portinaio
- 6.10 Provvedimenti edilizi negli oggetti locati
- 6.11 Riduzione della pigione
- 6.12 Indennizzo per lo scioglimento anticipato del contratto di locazione («key money»)