4.2 Garanzia d’affitto
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 17 · n. 4.2 · Italiano
Se nel contratto d’appalto per l’edificazione di una costruzione o nel contratto per l’acquisto di un immobile si pattuisce che l’impresa generale (venditore) procura al committente (acquirente) tramite mediazione un determinato numero di locatari o una determinata cifra d’affari in pigioni (garanzia d’affitto), in caso di mancato adempimento di tale accordo il pagamento o la compensazione della differenza costituisce per l’impresa generale (venditore) una diminuzione della controprestazione.
Per il committente contribuente (acquirente) si tratta invece di una diminuzione del costo (dell’investimento) che implica una correzione dell’imposta precedente fatta valere.
Se per contro le entrate provenienti dalle pigioni superano il volume pattuito e il committente (acquirente) è tenuto a pagare la differenza, il relativo importo costituisce per l‘impresa generale (venditore) una controprestazione che sottostà al medesimo trattamento fiscale della prestazione originaria.