5 Base di calcolo
Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai
In vigore · Stato dal 1 giugno 2015
AFC · Info IVA settore 18 · n. 5 · Italiano
L’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente (art. 24 cpv. 1 LIVA). Di conseguenza, le prestazioni che l’avvocato e/o il notaio fattura al suo cliente soggiacciono all’imposta (al riguardo occorre distinguere il luogo della prestazione di servizi → cifra 2.1; principio del luogo del destinatario).
Le somme affidate che appartengono al cliente o a terzi (p. es. in un processo conclusosi con una transazione giudiziale in forza della quale la controparte versa sul conto bancario dell’avvocato del cliente un importo da trasferire; vedi anche l’esempio riportato sotto) sono considerate in quanto tali e non rientrano nella base di calcolo secondo l’articolo 24 capoverso 6 lettera b LIVA. L’AFC raccomanda pertanto agli avvocati e ai notai di registrare queste somme separatamente dai propri fondi nella loro contabilità. Al riguardo vanno anche osservate le disposizioni e regole professionali previste da leggi cantonali (o federali) applicabili ad avvocati e notai.
Le spese giudiziarie e altre tasse (p. es. quelle d’iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario) che l’avvocato e/o il notaio paga a nome e per conto del suo cliente rappresentano partite di giro ai sensi dell’articolo 24 capoverso 6 lettera b LIVA. Questi costi non vanno inclusi nella base di calcolo a condizione che sulla fattura siano indicate separatamente e rifatturate senza supplemento.
Gli anticipi sono imponibili come cifra d’affari al momento dell’emissione della fattura, o in assenza della medesima, al momento dell’incasso della controprestazione (art. 40 cpv. 1 LIVA). Per anticipo s’intende un importo versato all’avvocato e/o al notaio ai fini dell’esecuzione dell’incarico conferitogli.
Le spese ripetibili stabilite da una sentenza o transazione giudiziale sono considerate per la parte vincente come effettivo risarcimento dei danni e quindi come non controprestazione ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera i LIVA (→ cifra 1.2.1.3).
Esempio
Pagamento all’avvocato di una somma di riparazione morale da ritrasferire al cliente
Un’istanza giudiziaria stabilisce una somma di riparazione morale che è versata all’avvocato della parte vincente. Per l’avvocato questa somma costituisce una partita di giro ai sensi dell’articolo 24 capoverso 6 lettera b LIVA.
Per il cliente, la somma di riparazione morale che l’avvocato gli ritrasferisce rappresenta una non controprestazione, ossia un effettivo risarcimento dei danni secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera i LIVA.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori delucidazioni sul calcolo dell’imposta e sulla base di calcolo sono contenute nell’info IVA “Base di calcolo e aliquote d’imposta”. |