D.1.1.2 Prezzi come per terzi tra collettività pubbliche e società detenute

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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Per le collettività pubbliche che partecipano a una società di diritto privato o pubblico o a una società di persone con almeno il 20 % o del capitale azionario o del capitale sociale (art. 3 lett. h n. 1 LIVA) è applicabile la regola dei prezzi come per terzi conformemente all’articolo 24 capoverso 2 LIVA.

Se nell’ambito di un progetto comune le spese sostenute vengono ripartite per il tramite di una società semplice, la loro fatturazione dalla società semplice ai soci deve prevedere un supplemento adeguato a copertura delle spese generali e del rischio e un supplemento d’utile.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).