D.2 Importi non inclusi nella base di calcolo dell’imposta
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Non sono inclusi nella base di calcolo conformemente all’articolo 24 capoverso 6 LIVA:
a. | le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione; |
b. | gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimo, purché li designi separatamente (partite di giro; → cifra D.2.1); |
c. | la parte della controprestazione inerente al valore del terreno in caso di alienazione di un bene immobile (→ info IVA concernente il settore Amministrazione, locazione e vendita di immobili); |
d. | le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d’acqua (→ cifra D.2.2). |
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