D.2.2 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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Ai sensi dell’articolo 24 capoverso 6 lettera d LIVA non sono incluse nella base di calcolo le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti comprese nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d’acqua. Per questioni specifiche relative alle tasse cantonali si invita a contattare l’AFC.

I contributi erogati dai suddetti fondi sono trattati alla cifra C.3.2.

Questa disposizione non riguarda la tassa federale sulle acque di scarico di cui all’articolo 60b capoverso 1 LPAc per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a LPAc poiché in questo caso non si tratta di un fondo cantonale (→ cifra H.2.11).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).