D.2.1 Partite di giro

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · D.2.1 Partite di giro · Italiano

Gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimo, purché siano fatturate separatamente e senza alcuna maggiorazione (ad es. tasse di soggiorno, esborsi o imposte di diritto pubblico) non fanno parte della base di calcolo della controprestazione ai sensi dell’articolo 24 capoverso 6 lettera b LIVA e non sono quindi imponibili.

Esempio
In ambito nazionale la Confederazione e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esternalizzano la vendita del contrassegno autostradale, affidandola ai Cantoni. In questa operazione, il servizio cantonale della circolazione agisce in qualità di intermediario di prestazioni e tramite la vendita del contrassegno riscuote la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali per conto dell’UDSC. I servizi della circolazione vendono i contrassegni su commissione in cambio di un compenso o una provvigione (imponibile) per ciascun contrassegno venduto. Il conteggio tra i servizi della circolazione e l’UDSC viene fatto dall’Associazione dei servizi della circolazione (asa) che, dopo aver dedotto la provvigione di vendita, trasferisce all’UDSC l’importo residuo derivante dalla vendita dei contrassegni. Il puro trasferimento di tale importo dall’asa all’UDSC può essere gestito da tale associazione come partita di giro (art. 24 cpv. 6 lett. b LIVA).

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).