H.1.2 Raccolta dei rifiuti e tassa sul sacco dei rifiuti
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · H.1.2 Raccolta dei rifiuti e tassa sul… · Italiano
Riguardo al trasferimento delle tasse di smaltimento (controprestazione per prestazioni di smaltimento imponibili all’aliquota normale) sono possibili diverse situazioni. Di seguito sono illustrate due varianti.
Esempio 1
Il produttore di sacchi fornisce, conformemente al contratto con il Comune X, sacchi per i rifiuti (inclusa la tassa di smaltimento) direttamente ai rivenditori autorizzati ed emette una nota di credito al Comune per la tassa di smaltimento riscossa.
Il produttore deve imporre la relativa cifra d’affari (inclusa la tassa) all’aliquota normale.
Se il Comune X incaricato dello smaltimento è iscritto nel registro di contribuenti IVA, il produttore deve evidenziare, nella nota di credito che emette al Comune X per la tassa di smaltimento, l’IVA all’aliquota normale e il N.IVA del Comune X; il produttore potrà così far valere la deduzione dell’imposta precedente. Il Comune X deve imporre queste cifre d’affari all’aliquota normale.
Esempio 2
Il produttore di sacchi fornisce, conformemente al contratto con il Comune X, sacchi per i rifiuti fatturandoli (senza tassa di smaltimento) al S «Eliminazione rifiuti» del Comune X.
Il S «Eliminazione rifiuti» del Comune X vende i sacchi (inclusa la tassa di smaltimento) con un ribasso ai rivenditori. Il S «Eliminazione rifiuti», se è iscritto nel registro dei contribuenti IVA, impone queste cifre d’affari all’aliquota normale. I rivenditori vendono i sacchi (inclusa la tassa di smaltimento) agli utenti e, se sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA, impongono le cifre d’affari all’aliquota normale.