H.1.1 Prestazione di smaltimento, eliminazione rifiuti

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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Le prestazioni delle collettività pubbliche nel campo dello smaltimento dei rifiuti sono prestazioni imprenditoriali (art. 14 n. 15 OIVA) e si considerano eseguite nel luogo in cui il destinatario della prestazione di servizi ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa (art. 8 cpv. 1 LIVA). Le indennità per l’eliminazione dei rifiuti (tassa base, tassa sul sacco, tassa per la raccolta separata e tasse dei centri di raccolta delle carcasse di animali) sono dunque imponibili all’aliquota normale in quanto prestazioni di smaltimento.

L’ottenimento di tali prestazioni di smaltimento da un prestatore estero può determinare l’assoggettamento all’imposta sull’acquisto della collettività pubblica svizzera (→ cifra C.6).