H.1.3 Discariche

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · H.1.3 Discariche · Italiano

La messa a disposizione di un fondo per il riempimento a titolo oneroso con materiale di scavo non inquinato o con rifiuti (ad es. fanghi di decantazione o scarti di materiale di costruzione) costituisce la concessione di un diritto ed è quindi una prestazione imponibile all’aliquota normale (art. 3 lett. e LIVA). Il luogo di questa prestazione di servizi è retto dall’articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA (luogo del fondo). Conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 20 LIVA un diritto reale intavolato a registro fondiario è escluso dall’imposta.

La presa a carico e il deposito a titolo oneroso in una discarica di materiale fornito da terzi rappresentano una prestazione di smaltimento che soggiace all’imposta (→ cifra H.1.1).

La messa a disposizione a titolo oneroso di un fondo (di regola non edificato) per lo sfruttamento temporaneo di una discarica – il fondo dovendo essere ripristinato allo stato originario – costituisce la locazione di un fondo esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA; con possibilità di opzione).

I tributi di diritto pubblico riscossi dalle collettività pubbliche e dovuti dai gestori delle discariche in virtù di una base legale (ad es. legge cantonale o regolamento comunale) in relazione al deposito di rifiuti in discarica così come al materiale di scavo e di sgombero non inquinato non soggiacciono all’imposta in quanto emolumenti ricevuti per attività sovrane (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA). Se i gestori delle discariche fatturano questo tributo ai loro clienti, lo stesso è imponibile all’aliquota normale in quanto elemento di costo (art. 24 cpv. 1 LIVA) della prestazione di smaltimento.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).