H.5.4 Estrazione di risorse naturali, regalia delle miniere, autorizzazioni e concessioni

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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L’estrazione di sabbia, ghiaia, pietrame, pietrisco ecc. non è di regola soggetta alla regalia delle miniere e, quindi, il proprietario del fondo può disporne liberamente. La messa a disposizione di un fondo per l’estrazione a titolo oneroso di tali risorse naturali costituisce, anche in caso di ripristino della situazione precedente, la concessione di un diritto (diritto di estrazione; art. 3 lett. e LIVA) che soggiace all’imposta. Il luogo di questa prestazione di servizi è retto dall’articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA (luogo del fondo). Se tale diritto è intavolato a registro fondiario, la concessione di tale diritto reale è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA).

Le procedure di autorizzazione necessarie (autorizzazione per l’estrazione o autorizzazione nell’ambito della protezione delle acque ecc. per l’estrazione di ghiaia) da parte di una collettività pubblica rappresentano un’attività sovrana (art. 3 lett. g LIVA). Ciò vale anche per le autorizzazioni per il prelievo di sabbia, ghiaia, pietrame, pietrisco o fango da acque pubbliche (uso comune accresciuto).

Se per tale prelievo viene riscosso un emolumento per l’uso per metro cubo, si è in presenza di una concessione di un diritto (art. 3 lett. e LIVA), che è imponibile all’aliquota normale.

Se una materia prima mineraria è soggetta alla regalia delle miniere di un Cantone, il proprietario fondiario non può disporre del materiale e spetta al Cantone decidere se procedere in proprio alla ricerca e all’estrazione della materia prima oppure se trasferire l’autorizzazione o la concessione di un diritto a terzi. In tal caso, il rilascio dell’autorizzazione per i lavori preparatori come le trivellazioni di prova ecc. costituisce un’attività sovrana. Lo stesso vale per gli emolumenti amministrativi in caso di trasferimento di questo diritto. I tributi una tantum e periodici per le attività di sfruttamento e riempimento soggette all’obbligo di concessione, riscossi in funzione dell’importanza economica dell’utilizzazione e dell’effettiva produzione, costituiscono invece una controprestazione per il trasferimento di un diritto che soggiace all’imposta.

Il diritto a utilizzare l’infrastruttura stradale comunale nell’ambito dell’estrazione di risorse naturali costituisce uno scambio di prestazioni imponibile. Un’eventuale corrispondente controprestazione per l’usura straordinaria dell’infrastruttura stradale comunale è parimenti imponibile all’aliquota normale.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).