H.5.5 Foglio ufficiale e altre pubblicazioni ufficiali
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Le entrate per le inserzioni ufficiali sono imponibili all’aliquota normale. I servizi di collettività pubbliche che sono essi stessi editori di un foglio ufficiale sono assoggettati all’imposta se le loro cifre d’affari imponibili (tasse per avvisi ufficiali, introiti con la vendita di inserzioni come pure incassi con la vendita del foglio ufficiale) superano gli importi limite secondo l’articolo 12 capoverso 3 LIVA. Gli annunci o inserzioni addebitati ad altri servizi o unità organizzative della propria collettività pubblica sono esclusi dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. a LIVA).
La concessione per il diritto di edizione agli editori e alle tipografie della pubblicazione ufficiale è un’attività sovrana (art. 3 lett. g LIVA). Se, oltre alle tasse di concessione, gli editori e le tipografie sono tenuti a pubblicare gratuitamente gli avvisi ufficiali, queste pubblicazioni sono imponibili all’aliquota normale. L’imposta va calcolata sul valore di mercato (art. 24 cpv. 3 LIVA).
Se nell’ambito di attività sovrane vengono fatturati anche i costi di pubblicazione, questi ultimi costituiscono un elemento dell’attività sovrana e, di conseguenza, non sono imponibili.
Esempi
L’Ufficio tecnico del Comune fattura ai committenti l’emolumento per il permesso di costruzione compresi i costi per la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.
Gli emolumenti per il permesso di costruzione (comprese le spese per la pubblicazione) sono corrisposti per un’attività sovrana e, quindi, non soggiacciono all’imposta (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA). Sui costi sostenuti, il S «Costruzioni» non è legittimato a dedurre l’imposta precedente (art. 28 cpv. 1 LIVA e contrario [attività non imprenditoriale]).
In questo esempio il S cantonale «Amministrazione del Foglio ufficiale» deve imporre all’aliquota normale la cifra d’affari realizzata con la pubblicazione dei permessi di costruzione. L’articolo 21 capoverso 2 numero 28 LIVA non è applicabile poiché si tratta di due collettività pubbliche distinte (Cantone e Comune).
Il S cantonale «Amministrazione del foglio ufficiale» fattura l’iscrizione di una società anonima nel registro di commercio. L’emolumento per l’iscrizione comprende anche la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale prescritta dalla legge. Gli emolumenti per l’iscrizione sono corrisposti per un’attività sovrana, ragion per cui non soggiacciono all’imposta (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA).
In questo esempio il servizio «Amministrazione del foglio ufficiale» non deve imporre gli emolumenti derivanti dalla pubblicazione dell’iscrizione della società anonima, poiché sono esclusi dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera a LIVA (unità organizzative della medesima collettività pubblica).