H.5.2 Cancellerie di Stato, ambasciate e consolati
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Le Cancellerie di Stato che eseguono autenticazioni che potrebbero essere eseguite anche da notai (ad es. firme, copie o traduzioni) entrano in concorrenza con questi ultimi. Pertanto, in linea di principio tali autenticazioni sono imponibili.
Le autenticazioni ulteriori di documenti che possono essere eseguite unicamente dalle Cancellerie di Stato (ad es. postille o legalizzazioni per l’estero) sono invece considerate attività sovrane (art. 3 lett. g LIVA). Conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera l LIVA, gli emolumenti riscossi per queste attività sovrane non soggiacciono all’imposta e, in virtù dell’articolo 28 capoverso 1 LIVA e contrario, non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).