3.2 Luogo della prestazione di servizi in ambito formativo (art. 8 LIVA)
Info IVA per settore 20 · Formazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 20 · n. 3.2 · Italiano
Di principio, le prestazioni di formazione esposte alla cifra 1 e le relative prestazioni accessorie sono considerate, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA, eseguite nel luogo in cui viene effettivamente svolta l’attività (evento formativo).
Per le prestazioni di formazione alle quali è possibile partecipare esclusivamente in linea (corso interattivo a distanza) vale il principio del luogo del destinatario ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA.
Nel caso di prestazioni di formazione per le quali è possibile sia una partecipazione online che in loco (offerte di prestazioni di servizi ibride), il luogo di tali prestazioni viene determinato in base alle spiegazioni contenute nell’info IVA Luogo della prestazione.
Se in relazione alle prestazioni di formazione vengono eseguite altre prestazioni indipendenti, il luogo dell’imposizione si determina in funzione del tipo di prestazione:
prestazioni organizzative | il luogo in cui il destinatario della prestazione ha la sede della sua attività economica (art. 8 cpv. 1 LIVA); |
prestazioni di alloggio | il luogo in cui la prestazione è effettivamente eseguita (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA); |
prestazioni della ristorazione | il luogo in cui la prestazione è effettivamente eseguita (art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA). |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).